Data l’importanza dell’istituto, la legge (in particolare il Decreto legislativo dell’8 aprile 2003 numero 66) si preoccupa di disciplinarne maturazione, durata minima, termini di fruizione e retribuzione.
Al contrario, il periodo in cui godere delle ferie e come (se per giorni, settimane o mesi) è lasciato alle decisioni del datore di lavoro.
Di norma le aziende concedono le ferie collettive (riguardanti cioè più lavoratori appartenenti alla medesima azienda, reparto, ufficio o sede) nei mesi estivi e in corrispondenza delle festività natalizie.
A differenza delle ferie individuali, generalmente concesse al singolo dipendente, previa sua richiesta, per cui è altresì garantita la continuazione regolare dell’attività produttiva, l’organizzazione delle assenze collettive avviene dietro predisposizione di un apposito “piano ferie” da parte dell’azienda.
Con l’avvicinarsi del fatidico momento delle vacanze estive, vediamo in dettaglio come vengono organizzate le ferie con sospensione totale o parziale dell’attività aziendale, quali poteri ha il datore di lavoro e, al contrario, che tipo di diritti può vantare il dipendente.
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Ferie estive 2022: chi decide
Nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal CCNL applicato, la decisione in merito alla concessione o meno delle ferie spetta in ultima istanza al datore di lavoro.
Rientra infatti nelle prerogative dell’azienda la possibilità di organizzare l’attività produttiva e, di conseguenza, i periodi di assenza dei dipendenti.
Nel concedere le ferie il datore di lavoro deve, in ogni caso, operare il giusto bilanciamento tra esigenze aziendali e situazioni personali dei lavoratori, ivi comprese eventuali richieste dagli stessi avanzate.
Ferie estive 2022: come organizzarle
Nell’ambito di quelle che sono le competenze del datore di lavoro questi, di norma, si preoccupa di stilare un piano ferie estive.
Trattasi in buona sostanza di un prospetto, eventualmente relativo al singolo reparto, ufficio, sede o filiale, in cui i singoli dipendenti possono indicare i periodi in cui intendono assentarsi durante i mesi estivi.
Generalmente, l’invio del piano ferie è accompagnato da una serie di direttive aziendali riguardanti, ad esempio:
- Quante ferie ogni lavoratore ha a disposizione e come può fruirne nel periodo estivo (se per giornate singole o intere settimane);
- Eventuali limitazioni alla libera scelta del periodo di assenza, imposte ad esempio dalla necessità di garantire la presenza di un numero minimo di dipendenti;
- Prescrizioni in merito alla scadenza entro cui i lavoratori devono restituire compilato il piano ferie.
Ferie estive 2022: come comunicare il piano ferie
Il piano ferie dev’essere trasmesso prima del periodo estivo, con un congruo preavviso in modo da consentire a tutti i dipendenti di prenderne visione ed indicare i giorni / settimane di assenza.
Tra i mezzi di comunicazione c’è l’imbarazzo della scelta. È in ogni caso necessario prediligere la forma scritta per un’esigenza di certezza dei dati, ad esempio con:
- Messaggio di posta elettronica;
- Comunicazione scritta;
- Avviso affisso nella bacheca aziendale;
- Messaggio nella chat;
- Avviso nel portale online relativo alla gestione delle presenze ed in generale al rapporto azienda – dipendente.
Una volta comunicato il piano ferie, il datore di lavoro può modificarlo sulla base di specifiche esigenze aziendali. I cambiamenti devono tuttavia essere segnalati con congruo preavviso, dal momento che il lavoratore non è tenuto a garantire la reperibilità durante il periodo delle ferie.
Ferie estive 2022: l’azienda può obbligare il lavoratore?
Nei casi in cui, nonostante la programmazione, il lavoratore non fruisca del periodo minimo di ferie, il datore di lavoro può obbligarlo a consumarle.
Tale prerogativa nasce dall’esigenza dell’azienda di evitare conseguenze sanzionatorie e / o risarcitorie, derivanti dalla mancata fruizione delle assenze imposte per legge.
Un’ipotesi diametralmente opposta è quella del lavoratore che non ha ancora maturato le ferie. In tal caso è comunque possibile programmarle e fruirle in anticipo.
La conseguenza sarà che l’interessato avrà un saldo negativo di ferie (ore / giorni ferie maturate < ore / giorni ferie godute).
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Ferie estive 2022: sindacati
Nei casi in cui il contratto collettivo lo preveda, a pena di illegittimità, la determinazione delle ferie estive deve avvenire d’intesa con le rappresentanze sindacali in azienda.
Ferie estive 2022: possono essere liquidate in busta paga e non godute?
A tutela di ogni lavoratore dipendente, la legge prevede una durata minima delle ferie pari a quattro settimane per un anno di servizio (articolo 10 comma 1 Decreto legislativo numero 66/2003). Questo monte ore non può essere monetizzato in busta paga e, pertanto, non goduto dal dipendente. Unica eccezione è la risoluzione del rapporto di lavoro. In questa sede, le ferie maturate dal dipendente e non godute potranno essere liquidate dall’azienda.
I contratti collettivi possono introdurre condizioni di maggior favore, ad esempio riconoscendo un periodo minimo di ferie superiore a quello legale.
Le ferie aggiuntive alle quattro settimane possono, a differenze di queste ultime, essere liquidate in costanza di rapporto.
Ferie estive 2022: quando farle
Il già citato articolo 10 impone di godere del periodo minimo legale di ferie:
- Per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
- Le restanti due settimane entro i diciotto mesi successivi il termine dell’anno di maturazione.
Questo significa che le ferie maturate nel 2022 dovranno essere fruite per metà nell’anno corrente, mentre le restanti entro e non oltre il 30 giugno 2024.
Fanno eccezione i giorni eccedenti le quattro settimane di legge, previsti dalla contrattazione collettiva, la quale potrà fissare termini diversi di fruizione.
Sempre i CCNL possono:
- Ridurre il limite di due settimane di ferie da fruire nell’anno di maturazione;
- Prolungare la scadenza di diciotto mesi per godere delle ferie restanti.
Sulla fruizione delle ferie il Ministero del lavoro (con la Circolare del 3 marzo 2005 numero 8) ha distinto tre periodi:
- Le due settimane da godere nell’anno di maturazione, in modo ininterrotto se richiesto dal dipendente;
- Il secondo periodo (restanti due settimane) da fruire anche in modo frazionato entro i diciotto mesi dal termine dell’anno di maturazione;
- Il terzo periodo (aggiuntivo alle quattro settimane di legge) da godere anche in modo frazionato.
Ferie estive: retribuzione
L’irrinunciabilità alle ferie passa anche attraverso la circostanza che, durante il godimento delle stesse, il dipendente ha diritto alla normale retribuzione, al pari dei periodi di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare:
- I lavoratori a stipendio fisso mensile hanno diritto alla paga ordinaria;
- I lavoratori a paga oraria ricevono un compenso lordo pari alla retribuzione oraria moltiplicata per le ore di ferie fruite.
Gli importi riconosciuti per ferie godute sono soggetti alle trattenute INPS per contributi a carico dipendente e tassazione IRPEF.
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