Ferie estive 2019: maturazione, calcolo, richiesta, preavviso. Istruzioni

Paolo Ballanti 13/06/19
Estate significa soprattutto ferie. Un momento che vede incrociarsi le esigenze aziendali con quelle dei singoli dipendenti, questi ultimi stretti tra dinamiche familiari (vacanze dei figli, genitori anziani) ed economiche (prenotazione dei voli ed alberghi).

Fissare il periodo di ferie estive è sicuramente un momento delicato nella gestione delle risorse umane, senza dimenticare che le aziende devono rispettare precise norme di legge.

Cerchiamo di capire nel dettaglio come funzionano le ferie.

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Ferie: cosa dice la legge

Per legge (Dlgs. n. 66/2003) il periodo minimo di ferie spettante ad ogni dipendente è di quattro settimane all’anno (28 giorni da calendario), che devono essere godute secondo precise scadenze:

  • Due settimane entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione;
  • Le restanti due nei 18 mesi successivi l’anno di maturazione (ciò significa che le ferie maturate nel 2019 devono essere obbligatoriamente godute entro il 30 giugno 2020).

I contratti collettivi possono prevedere un monte ferie superiore a quello minimo per legge. I giorni “aggiuntivi” devono essere goduti nel termine stabilito dal CCNL.

Sul godimento dei giorni di ferie, il Ministero del lavoro ha dato alcune indicazioni di massima che devono essere comunque calate e adattate alla singola realtà produttiva:

  • Le due settimane da fruire entro l’anno di maturazione, possono essere godute anche in maniera ininterrotta dietro richiesta tempestiva del dipendente;
  • Le altre due settimane possono essere frazionate;
  • Stesso discorso di cui al punto precedente per gli ulteriori giorni di ferie eventualmente previsti dal CCNL.

Le ferie, a differenza dei permessi, devono essere obbligatoriamente godute. Non è quindi possibile liquidarne in busta paga l’equivalente economico senza che il dipendente possa fruirne.

=> Ferie non godute: cosa sono e come vengono pagate <=

Quante ferie si maturano

I giorni di ferie che ogni dipendente matura sono legati ai periodi lavorati nel corso dell’anno.

Chi può vantare un anno intero di lavoro totalizzerà le quattro settimane di legge oltre ai giorni aggiuntivi previsti dal CCNL.

Un caso particolare è quello dell’assunzione o della cessazione in corso d’anno. In questo si avrà diritto a tanti giorni di ferie quanti sono stati i mesi di lavoro. Ognuno di essi dà diritto ad 1/12 del monte ore annuo di ferie.

I periodi pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero.

=> Legge 104: ferie e tredicesima maturano in congedo straordinario <=

Ferie: come si calcolano

Per calcolare le ferie spettanti nell’anno la formula è la seguente:

[(Giorni di ferie annuali previsti da legge e CCNL / 12) * n° mesi lavorati] = n° giorni di ferie spettanti.

Al risultato ottenuto si dovranno aggiungere le ferie maturate negli anni precedenti e non ancora fruite.

Ferie: quali assenze entrano nel computo

Può accadere che in un determinato mese si verifichino dei giorni o delle settimane in cui il dipendente non lavora. Determinate assenze vengono comunque considerate come giorni di servizio ai fini dell’accreditamento di 1/12 delle ferie annuali. Parliamo di:

Quali assenze non entrano nel computo per la maturazione delle ferie

Non sono invece equiparate ai giorni di servizio le seguenti assenze:

  • Sciopero;
  • Permessi per malattia del bambino;
  • Congedo parentale;
  • Preavviso non lavorato;
  • Aspettativa sindacale per cariche elettive.

Se ad esempio nel mese il dipendente si è assentato per sciopero per più di 15 giorni di calendario, il dodicesimo di ferie non gli verrà riconosciuto.

E’ bene aggiungere che i contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni di miglior favore e altre tipologie di assenze che non interrompono la maturazione delle ferie.

Chi decide le ferie

La decisione su quante ferie fare e quando spetta al datore di lavoro. Questi dovrà considerare da un lato le esigenze aziendali e dall’altro i bisogni personali dei dipendenti di dedicarsi alla loro vita privata e sociale oltre che al recupero delle energie psico-fisiche.

Il primo passo sulle ferie estive deve di norma compierlo l’azienda, comunicando preventivamente il periodo feriale in forma scritta con apposito messaggio affisso nei locali d’ingresso, nella bacheca aziendale, in mensa ovvero con qualunque altro mezzo che permetta ai dipendenti di sapere quando collocare le assenze, ivi compresa la pubblicazione di una news sul portale telematico aziendale.

Una volta comunicato il periodo feriale, la durata e la collocazione temporale delle assenze avviene con la predisposizione di un piano ferie. Per le realtà di grandi dimensioni questo viene di norma predisposto per ogni singolo reparto / settore e trasmesso dal responsabile all’ufficio risorse umane o alla direzione aziendale. L’ufficio paghe o il consulente esterno dovranno poi verificare se considerando quanto indicato nel piano il singolo dipendente esaurisce le ferie entro il termine stabilito dalla legge o dal CCNL. In caso contrario, il datore può obbligarlo a consumarle, per non incorrere in sanzioni amministrative o risarcimenti danni.

Ulteriori periodi di ferie estive possono essere richiesti dal dipendente ma il via libera spetta comunque all’azienda. E’ esclusa la fruizione unilaterale ed arbitraria delle ferie da parte del lavoratore.

Le ferie devono essere comunque richieste dal dipendente con un congruo preavviso, in modo tale da permettergli di organizzare l’attività produttiva. In assenza di disposizioni da parte dei contratti collettivi / aziendali o dei regolamenti interni, si consiglia un preavviso in linea con quelle che sono le prassi aziendali, la durata dell’assenza stessa e quando si colloca (se coincide ad esempio con un picco di attività stagionale).

Una volta fissato il periodo ferie di ogni dipendente non sono escluse eventuali modifiche successive da parte dell’azienda a causa di un giustificato, verificabile ed effettivo mutamento delle esigenze produttive e aziendali, tale da non nascondere un intento persecutorio nei confronti del singolo dipendente o disparità di trattamento.

Le modifiche devono essere comunicate con congruo preavviso e in ogni caso prima dell’inizio del periodo di ferie.

 

Paolo Ballanti

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