Ferie annuali 2019: quante settimane, minimo legale e sanzioni

La fine del corrente anno coincide per il datore di lavoro con un’importante scadenza da tenere d’occhio. Infatti, entro il 31 dicembre, è necessario controllare il piano ferie di ciascun dipendente al fine di verificare che siano state usufruite le prime due settimane di ferie annuali 2019.

Quindi, laddove dall’analisi emerga che uno o più lavoratori non abbiano ancora usufruito delle predette settimane feriali, è necessario concedere i giorni di riposo entro fine anno. In caso contrario, il datore di lavoro sarà soggetto a una sanzione non diffidabile che va da 120 euro a 720 euro per ciascun lavoratore a cui la violazione si riferisce e aumenta se l’inadempienza interessa più di 5 lavoratori.

Il diritto alle ferie, si ricorda, è un principio stabilito dall’art. 36 della Costituzione e stabilisce che al lavoratore spetta una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Inoltre, il lavoratore ha diritto, oltre al riposo settimanale, anche alle ferie annuali retribuite, che sono irrinunciabili.

Ferie: come si maturano, calcolo

Ferie annuali 2019: quante settimane spettano

Per quanto riguarda la durata delle ferie, occorre prendere in esame il D.Lgs. n. 66/2003 e in particolare l’art. 10, il quale prevede espressamente che il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tuttavia, i contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore, quindi un periodo più lungo.

L’art. 36 della Costituzione e l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, devono essere letti anche alla luce di quanto affermato dall’art. 2109 cod. civ. Tale articolo prevede che al prestatore di lavoro spetta un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ma non solo. Ha anche diritto (dopo un anno d’ininterrotto servizio) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

Chiaramente, continua l’art. 2109 cod. civ., l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Ferie annuali 2019: divieto di monetizzazione

Il co. 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 introduce il concetto di “divieto di monetizzazione”. Nello specifico, il periodo minimo di quattro settimane – spiega la norma – non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, esclusivamente per il periodo cd. “minimo legale” (quattro settimane) vige il divieto assoluto di monetizzare le ferie non godute. Esistono, però, delle eccezioni alla legge che riguardano:

  • le ferie maturate fino al 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003);
  • le ferie maturate dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
  • le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale.

Inoltre, le ferie possono essere monetizzate anche nei seguenti casi

  • contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno, per i quali è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente;
  • il pagamento delle ferie non godute in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causale della cessazione.

Ferie annuali 2019: periodi

Le ferie possono essere distinti in tre periodi:

  • i primi due periodi corrispondono a due settimane l’uno;
  • mentre il terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale, può essere previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro o dal contratto di assunzione.

Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo anche ininterrotto, se richiesto dal lavoratore, purché non vengano violati i principi del codice civile. Da notare che affinché il datore di lavoro venga sanzionato è sufficiente che il lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte delle due settimane cui egli ha diritto.

Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione.

Ferie annuali 2019: piano ferie

Alla luce di quanto appena affermato, in riferimento al piano ferie relativo all’anno 2019, è necessario far fruire di:

  • due settimane durante l’anno in corso (anno di maturazione);
  • due settimane entro il 30 giugno 2021.

L’eventuale ulteriore periodo, invece, può essere monetizzato. La contribuzione, però, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno 2021, entro il 20 agosto 2021 con la denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2021.

Ferie annuali 2019: le sanzioni

Come accennato in premessa, qualora il datore di lavoro si rilevi inadempiente nei confronti dei propri dipendenti, ossia non conceda i giorni di ferie spettanti, scatta il meccanismo sanzionatorio previsto in base all’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003. Esso prevede tre tipologie di sanzioni a seconda della gravità, come di seguito indicato:

  • sanzione base: da 120 euro a 720 euro;
  • violazione riferita a più di 5 lavoratori o mancato fruizione delle ferie verificatosi in almeno due anni: da 480 euro a 1.800 euro;
  • violazione riferita a più di 10 lavoratori o mancato fruizione delle ferie verificatosi in almeno quattro anni: da 960 euro a 5.400 euro.

Daniele Bonaddio

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