Uno zio chiede allo Stato il risarcimento dei danni subiti dai suoi nipoti a causa dell’omicidio della madre, sua sorella, uccisa dal marito nonostante avesse presentato nei suoi confronti dodici querele.
Responsabili della morte della donna, secondo lo zio tutore dei minori, sono i magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, che, ignorando le querele presentate dalla vittima tra il settembre del 2006 ed il settembre del 2007, non hanno fatto in modo di evitare che il marito potesse ucciderla.
Le querele della donna, che si stava separando dal marito, riguardavano ingiurie, danneggiamenti, minacce, violenze e danneggiamenti. A sua volta, anche il marito aveva querelato la moglie e persino ottenuto, in un primo momento, l’affidamento dei tre figli.
La vicenda, infatti, era caratterizzata da un furioso conflitto tra i coniugi, con accuse reciproche, perizie psichiatriche, assistenti sociali, tribunali.
La somma richiesta allo Stato per la responsabilità dei magistrati a titolo di danno patrimoniale è di 259.000 € mentre è di 1.500.000 € per ciascun figlio a titolo di danno non patrimoniale subito per la perdita del rapporto con la madre.
Nel giudizio si costituisce la Avvocatura dello Stato per Presidenza del Consiglio dei Ministri che contesta ogni addebito.
Il Tribunale di Messina accoglie in parte le richieste del ricorrente e stabilisce che:
- la questione va trattata alla luce della legge, del 1988 e modificata nel 2015, sulla responsabilità dei magistrati per aver causato un danno ingiusto a seguito di un atto, un provvedimento o un comportamento adottato o negato, con dolo o colpa grave, o per diniego di giustizia (per rifiuto, ritardo od omissione di atti del proprio ufficio);
- la legge prevede che vi sia colpa grave quando il magistrato:
- viola la legge per negligenza non scusabile,
- afferma, per negligenza inescusabile, l’esistenza di un fatto che è, invece, palesemente escluso dagli atti del procedimento,
- nega, sempre per negligenza inescusabile, l’esistenza di un fatto che risulta esistente agli atti del procedimento,
- emette un provvedimento riguardante la libertà personale delle persone al di fuori dei casi previsti dalla legge o senza motivazione;
La legge esclude che vi sia responsabilità per l’attività d’interpretazione di norme di diritto, o per la di valutazione di fatti o prove. E la Corte di cassazione ha sottolineato che si tratta di un principio importantissimo, vista la sua funzione di tutela dell’indipendenza del giudice.
Inoltre, la Corte di cassazione ha chiarito che la colpa grave si manifesta anche quando il magistrato manipoli a piacimento le norme giuridiche, dando luogo ad una decisione assurda e contraria alla logica ed alla volontà del legislatore.
Entrando nel merito della vicenda per i fatti denunciati dalla donna, il Tribunale distingue due fasi:
- la prima, fino alla querela del 27 settembre 2006, quando o vigeva il divieto di applicare misure cautelari personali (come ad esempio, l’allontanamento dalla casa familiare), o queste erano previste solo in caso di flagranza di reato, e il marito della donna non era mai stato sorpreso a schiaffeggiare la moglie, o ad insultarla, o a danneggiarle la macchina;
- la seconda, dalla querela del 2 giugno 2007 quando però tutto cambia perché la donna ha denunciato di aver trovato in più occasioni il marito con un coltello con lama di dieci centimetri tra le mani, mentre, con aria di sfida e minaccia, fingeva di pulirsi le unghie, ed anche di essere stata apertamente minacciata con un arco artigianale con una freccia metallica ricavata dall’antenna televisiva ; per queste querele, da cui si poteva dedurre, se non la volontà di uccidere almeno la possibilità che facesse male alla moglie, non risulta che la Procura si sia mossa per ordinare perquisizioni (personale o locale) o altri tipi di indagine violando la norma costituzionale seocndo cui il “Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.
Il Tribunale di Messina rilevando la sostanziale inerzia della Procura rileva poi che per affermare la responsabilità dei magistrati, e quindi l’obbligo dello Stato al risarcimento, occorre verificare se l’azione fosse stata invece compiuta, avrebbe potuto impedire il fatto o almeno attenuarlo;
– nel caso in questione, è fondato ritenere che se fosse stata ordinata una perquisizione, sarebbe stato trovato il coltello con cui poi la vittima è stata uccisa e perciò si sarebbe potuto salvare la donna;
– e quindi, con negligenza inescusabile, i magistrati non hanno adottato i dovuti atti che avrebbero consentito di neutralizzare la pericolosità sociale dell’uomo ed evitato “l’omicidio della donna”;
– sulla quantificazione del danno, la legge (sulla responsabilità civile dei giudici del 1988), applicabile ai fatti in esame (prima delle modifiche intervenute nel 2015), limita il risarcimento del danno non patrimoniale alla sola ipotesi di privazione della libertà personale, quindi il Tribunale di Messina non ha potuto accogliere la richiesta di risarcire i figli per la perdita del rapporto con la madre;
– è stato invece accolto il risarcimento di danno patrimoniale richiesto di 259.200 € stimato in base a criteri che il Tribunale ha potuto condividere.
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