Al riguardo si ricorda che il D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 ha previsto la possibilità di attribuzione ai comuni, province, città metropolitane e regioni di beni statali secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni ed, infine, di valorizzazione ambientale (cfr. artt. 1 e 2 del decreto cit.).
L’attribuzione di un patrimonio alle Regioni e agli enti locali trova il suo fondamento nell’art. 119, sesto comma della Costituzione – secondo le modifiche della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – che prevede espressamente l’attribuzione di un patrimonio a regioni, comuni, province e città metropolitane.
In particolare, il legislatore Costituzionale utilizza la nozione di “patrimonio” in luogo di quella di “demanio” e prevede l’attribuzione di un proprio patrimonio non solo alle regioni, bensì a tutti i livelli territoriali.
Tra le finalità perseguite rientra anche quella che rappresenta un moderno approccio per la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici, un’opportunità per ampliare le potenzialità di utilizzo di un patrimonio spesso, in passato, trascurato o inadeguatamente messo a reddito.
Tra i beni che possono formare oggetto di trasferimento sono compresi anche i beni culturali mobili ed immobili oggetto di specifici accordi di valorizzazione e di programmi e piani strategici di sviluppo culturale sottoscritti dallo Stato con le Regioni e gli altri enti territoriali.
A tal fine si è concluso un Protocollo di Intesa il 9 febbraio 2011 tra MiBAC ed Agenzia del Demanio che ha previsto l’istituzione di una Cabina di Regia incaricata di procedere ad una definizione delle principali fasi procedurali ed operative dell’attuazione delle previsioni relative ai beni culturali di cui all’articolo 5, comma 5 del D. lgs. 85/2010.
La richiamata circolare 18 del 18 maggio 2011 descrive l’iter procedurale di riferimento, nonché le linee guida per l’elaborazione del programma di valorizzazione.
Con riferimento all’iter procedurale le singole fasi sono scandite secondo una precisa cadenza temporale.
Tra queste vi è in primo luogo la richiesta di attivazione del procedimento da parte degli enti territoriali interessati che, pertanto, mantengono l’iniziativa in merito.
Nella richiesta, da indirizzare alle diramazioni territoriali del MiBAC (Direzioni regionali) ed alle Filiali territoriali dell’Agenzia del Demanio, l’ente territoriale dovrà individuare gli immobili che formano oggetto di interesse, illustrando le finalità e le linee strategiche generali che si intende perseguire con l’acquisizione del bene.
Successivamente si costituirà, a livello regionale, un Tavolo Tecnico Operativo (TTO) ad opera delle singole Direzioni regionali del MiBAC con il compito di valutare preliminarmente la sussistenza delle condizioni per la conclusione di un accordo di valorizzazione ed in un secondo momento per il successivo trasferimento dei beni individuati. Durante le riunioni del TTO, oltre che un’attività informativa e divulgativa dell’iter procedimentale, dovranno essere approfondite le questioni relative al programma di valorizzazione che dovrà essere presentato ad opera dell’ente territoriale richiedente.
Il programma dovrà essere condiviso per poter approdare alla sottoscrizione dell’Accordo di valorizzazione, ai sensi dell’art. 112, comma 4 del D. lgs. n. 42/2004. Sulla base della sottoscrizione dell’Accordo, infine, saranno attivate le procedure di trasferimento a titolo gratuito dei beni all’ente territoriale richiedente.
Una volta trasferiti in proprietà agli enti territoriali i beni conservano la natura di demanio pubblico (ramo storico, archeologico, artistico), restando integralmente assoggettati alla disciplina di tutela e salvaguardia ai sensi del Codice dei beni culturali. Sarà il Soprintendente competente territorialmente a verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute negli Accordi di valorizzazione.
Con riferimento alle linee guida per l’elaborazione del programma di valorizzazione, l’Allegato “C” della circolare 18 si sofferma su quei contenuti che necessariamente devono essere presenti o, nei casi di minore rilevanza e complessità, possono risultare assenti.
Le parti relative alla descrizione e all’interesse culturale del bene, nonché al programma di valorizzazione (parte 1 e parte 2) dovranno essere presenti in tutti i programmi costituendone il contenuto minimo. Si tratta quindi di individuare il bene, descriverlo, fornire gli estremi della situazione vincolistica del bene, nonché indicare la destinazione d’uso attuale.
Inoltre, il programma dovrà essere descritto sinteticamente, con l’indicazione degli obiettivi e delle strategie perseguite, le modalità di attuazione, la sostenibilità economica ed i tempi di realizzazione. Per i casi di maggiore rilevanza, potranno essere presenti maggiori indicazioni relative all’approfondimento conoscitivo del bene, al contesto territoriale di riferimento, nonché alle specifiche di attuazione del programma e della sostenibilità economico-finanziaria.
E’ opportuno ricordare che il D. lgs. 85/2010 prevede che in sede di prima applicazione lo Stato provveda entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso al trasferimento alle Regioni e agli enti territoriali i beni indicati negli accordi di valorizzazione citati. E’ del tutto scontato che tale termine debba essere considerato come meramente ordinatorio all’interno di una procedura particolarmente complessa.
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