Le novità sono relative alla conservazione e all’utilizzo dei dati presenti nei file ai fini dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, riguardano le regole per l’emissione dei documenti relativi alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, e inoltre viene prevista una procedura da attivare nel caso in cui vi sono anomalie nell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
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Fatturazione elettronica 2020: utilizzo e controllo dei dati
L’articolo 14 del decreto “Utilizzo dei file delle fatture elettroniche” interviene sul D.Lgs n. 127/2015 inserendo, all’articolo 1 comma 5, due nuovi commi il 5-bis e il 5-ter.
I file delle fatture elettroniche che sono stati acquisiti dallo SdI (Sistema di Interscambio) saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Tali file possono essere utilizzati:
- dalla Guardia di Finanza per assolvere alle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
Viene quindi previsto più tempo, rispetto agli ordinari termini per gli accertamenti, (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di dichiarazione omessa, al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare l’adempimento dichiarativo).
In merito la relazione illustrativa del decreto, ha sottolineato che la modifica consente di utilizzare le informazioni acquisite per potenziare l’attività di contrasto alle forme di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali, ad esempio, la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale.
La Guardia di finanza e l’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovranno adottare idonee misure di garanzia e sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, in conformità con le disposizioni dell’Unione europea sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e con le disposizioni nazionali del codice sulla privacy (D.Lgs n. 196/2003).
Per consultare ed acquisire le fatture elettroniche o ricavarne dei duplicati, è stata prevista l’adesione al servizio di consultazione, la cui scadenza è stata prorogata più volte fino ad arrivare al prossimo 29 febbraio.
Ricordiamo che l’adesione al servizio di consultazione, si deve effettuare sul portale “Fatture e corrispettivi” da parte degli operatori Iva o dei loro intermediari delegati e anche dai consumatori finali. L’adesione al servizio, permetterà di mantenere l’archivio delle proprie fatture elettroniche transitate dal SDI a decorrere dal 1° gennaio 2019, una scelta successiva al termine di scadenza determinerà l’accesso solo alle fatture inviate e ricevute mediante SdI dal giorno successivo all’adesione.
Con l’adesione, si accetta che l’Agenzia memorizzi l’intero file fattura per finalità di consultazione, e la scelta di subordinare la fruizione del servizio ad una espressa adesione, deriva da quanto imposto dal Garante della privacy il quale ha sottolineato che l’obbligo della fatturazione elettronica presenta “un elevato rischio per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’interesse pubblico, pur legittimo, perseguito”.
A seguito delle disposizioni del sopra visto art. 14 del decreto fiscale, l’adesione dovrebbe essere ininfluente, visto che l’Amministrazione Finanziaria potrà comunque procedere alla memorizzazione di tutti i dati, indipendentemente dalla stessa, adottando idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
E’ bene ricordare che il servizio di consultazione, permette di potere accedere ai documenti emessi e ricevuti attraverso il portale dell’Agenzia ed effettuarne il download. Attraverso il servizio saranno disponibili le fatture sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, anche qualora siano state già recapitate al destinatario.
Fatturazione elettronica 2020: prestazioni sanitarie
Anche per il 2020, come per il 2019, vi è il divieto di emettere fatture elettroniche in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
La disposizione riguarda sia i soggetti tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sia gli altri operatori per i quali tale obbligo non sussiste.
Dal 1° luglio 2020 inoltre è previsto che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, devono adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi esclusivamente mediante l’invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, utilizzando i registratori telematici (RT).
In questo modo si vuole razionalizzare per gli esercenti che effettuano prestazioni sanitarie (es. le farmacie) l’invio, e per l’amministrazione finanziaria, l’acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati necessari per la dichiarazione precompilata, e ai dati che saranno coinvolti nella nuova lotteria nazionale degli scontrini.
Fatturazione elettronica 2020: irregolarità sul bollo
L’Agenzia delle Entrate, quando riceve le fatture elettroniche, verifica con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, integrando quelle che ne sono sprovviste. In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento, scatta una procedura prevista dal decreto fiscale, in particolare a partire dalle fatture elettroniche trasmesse dal 1° gennaio 2020, verrà segnalato al contribuente con modalità telematiche, l’ammontare del tributo da versare i relativi interessi, e la sanzione amministrativa.
Riguardo alla sanzione, rispetto alla misura previgente (30% di quanto non versato, ridotto alla metà in caso di ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotto, se il ritardo non supera 15 giorni, a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo), è prevista la riduzione ad un terzo.
Gli interessi invece, sono quantificati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli importi non versati verranno iscritti a ruolo.
Viene anche previsto che nel caso in cui gli importi dovuti non siano superiori a 1.000 annuali, l’obbligo di versamento, può essere assolto con due rate semestrali entro il 16 giugno, ed entro il 16 settembre.
Predisposizione modelli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate
Il decreto fiscale da il via all’annunciata intenzione di utilizzare la digitalizzazione e l’acquisizione dei dati di fatturazione anche per finalità di predisposizione, da parte dell’Agenzia stessa, dei modelli dichiarativi precompilati, sulla linea di quanto tracciato con il 730 precompilato. L’obiettivo è quello di incrociare più banche dati per giungere a una precompilazione puntuale dei modelli.
Nello specifico l’art. 16 del decreto stabilisce che dalle operazioni Iva effettuate dal prossimo 1° luglio, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, in un’apposita area riservata del proprio sito, le bozze:
- dei registri Iva (fatture emesse e fatture acquisti);
- delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
E’ previsto inoltre che dal 2021 oltre alle bozze dei documenti sopra elencati, l’Agenzia delle Entrate predisponga anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.
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