Sempre entro oggi devono procedere con la liquidazione Iva anche i contribuenti trimestrali speciali, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto relativa al quarto trimestre 2018. La scadenza è in realtà fissata al 16 del mese quindi 16 febbraio. Essendo però un festivo, tutto è slittato a oggi.
Liquidazione periodica Iva fattura elettronica: criticità
Come riportato sul sito Agi, a fronte delle criticità di carattere tecnico-organizzative segnalate, da più parti è arrivata la richiesta di una moratoria delle sanzioni almeno fino al 16 marzo. “Quello che avevamo previsto si sta verificando – ha ammonito il consigliere nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti con delega alla fiscalità, Gilberto Gelosa – la situazione in questo momento è complicata, ci sono problemi diffusi su tutto il territorio per l’invio delle fatture elettroniche e probabilmente la situazione potrebbe peggiorare perché il flusso aumenterà. Potrebbero esserci dei colli di bottiglia. La moratoria sulle sanzioni è il minimo sindacale”.
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Fattura elettronica: cosa dice il Decreto fiscale
Rientrano nella scadenza del 18 febbraio le fatture trasmesse al Sdi nel mese di gennaio 2019 e quelle inviate a febbraio prima della liquidazione del 18 febbraio, se riguardano però operazioni riferite a gennaio (le fatture arrivate a febbraio per operazioni corrisposte in quel mese devono confluire nella liquidazione Iva mensile di febbraio, in scadenza il 18 marzo 2019).
Liquidazione Iva periodica e-fattura: quali fatture
Parlando dei contribuenti mensili, nella liquidazione IVA riferita a gennaio 2019 devono rientrare:
- le fatture immediate relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio ed emesse entro la fine del mese;
- le fatture immediate relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio ed emesse entro il 18 febbraio;
- le fatture differite emesse entro il 18 febbraio 2019 relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019 e documentate da DDT;
- le fatture cartacee per operazioni effettuate a dicembre 2018 e ricevute nel corso di gennaio 2019.
Per quanto riguarda le fatture passive invece, rientrano:
- le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre 2018 e ricevute nel corso del mese di gennaio 2019,
- le fatture per operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019 e ricevute entro il giorno 15 del mese di febbraio 2019.
Fattura elettronica: moratoria sulle sanzioni
Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fattura elettronica, entro il termine per l’effettuazione della prima liquidazione dell’imposta su valore aggiunto è possibile procedere con la regolarizzazione, senza l’applicazione di sanzioni, delle fatture emesse in maniera non corretta oppure emesse tardivamente.
Se la regolarizzazione avviene entro il termine per la seconda liquidazione dell’imposta su valore aggiunto, viene applicata in misura ridotta al 20% la sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta.
Cosa succede quindi se si paga in ritardo? Il decreto fiscale 2019, collegato alla Legge di bilancio ha previsto moratoria, estesa fino al 30 settembre. Il decreto fiscale prevede infatti che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 non siano applicate le sanzioni previste, qualora la e-fattura sia emessa oltre il termine di legge ma comunque nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale).
Le sanzioni sono invece contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura, emessa in ritardo, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
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