Fattura Elettronica: le nuove specifiche tecniche 2021

Redazione 28/01/21
A partire dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche in materia di fattura elettronica. Queste nuove specifiche, a cui si devono attenere tutti i contribuenti in maniera obbligatoria, riguardano i tracciati xml della fattura elettronica.

Si tratta di una modifica importante per tutte le aziende che dovranno adeguarsi alle specifiche tecniche 1.6.1 che delineano nuovi tracciati record e che sono state approvate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28/02/2020. Da ottobre 2020 in molti avevano già iniziato a usare i nuovi tracciati in via facoltativa, in quanto il Sistema di Interscambio accettava le fatture elettroniche predisposte sia per le nuove, che per le vecchie specifiche tecniche ,in un regime di tolleranza.

Nel concreto, di seguito vediamo quali sono i cambiamenti da apportare ai documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di interscambio.

Fattura elettronica: cosa cambia?

Sostanzialmente quello che cambia nelle operazioni che ogni contribuente deve effettuare quotidianamente sono:

  • La tipologia di documento, ossia il codice TD
  • La natura dell’operazione IVA, contrassegnata con il codice N

Queste modifiche riguardano l’aggiunta di nuovi codici che hanno l’obiettivo di descrivere nel miglior modo possibile la fattura che si sta emettendo.

Inoltre, diventa facoltativa la compilazione del campo Importo previsto dall’imposta di bollo che verrà calcolato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

In questa nuova versione del tracciato xml si possono inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale in aggiunta alle ritenute d’acconto. All’interno dello stesso documento sarà quindi possibile inserire più ritenute:

  • RT01: Ritenuta persone fisiche
  • RT02: Ritenuta persone giuridiche
  • RT03: Contributo INPS
  • RT04: Contributo ENASARCO
  • RT05: Contributo ENPAM
  • RT06: Altro contributo previdenziale

Per la compilazione della fattura elettronica ci si può rivolgere ad agenzie esterne che possono fare consulenza a riguardo con l’ausilio di professionisti del settore. Su FatturaPro tutte le procedure sono automatizzate, monitorate, facili e veloci.

I nuovi codici per la fattura elettronica 2021

In fase di compilazione della fattura elettronica sarà necessario fare riferimento ai nuovi codici qui riportati per comodità ma che si possono reperire facilmente nel documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Codice TD: Tipologia di documento

I codici necessari all’identificazione della tipologia di documento sono stati aggiornati e contengono anche nuove tipologie di reverse charge interno ed esterno.

TD01 Fattura

TD02 acconto/anticipo su fattura

TD03 acconto/anticipo su parcella

TD04 nota di credito

TD05 nota di debito

TD06 Parcella

TD07 fattura semplificata

TD08 nota di credito semplificata

TD09 nota di debito semplificata

TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni

TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi

TD12 documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)

TD16 integrazione fattura reverse charge interno

TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)

TD21 autofattura per splafonamento

TD22 estrazione beni da Deposito IVA

TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)

TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)

TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Codici N: Natura dell’operazione

L’Agenzia delle Entrate in questo caso fornisce indicazioni utili in merito alle sottocategorie che dettagliano meglio le sottocategorie N2, N3 e N6.

N 2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72

N 2.2 non soggette – altri casi

N 3.1 non imponibili – esportazioni

N 3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie

N 3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

N 3.4 non imponibili – cessioni verso San Marino

N 3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N 3.6 non imponibili – altre operazioni

N 6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N 6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N 6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

N 6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

N 6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N 6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N 6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N 6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

N 6.9 inversione contabile – altri casi

Queste variazioni non sono altro che delle estensioni del dettaglio e mirano a distinguere le operazioni con l’estero e tenere traccia delle operazioni in reverse charge, nello specifico N 2 Non soggette, N 3 Non imponibili e N 6 Reverse Charge.

Redazione

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