Da tale data, le amministrazioni indicate non possono accettare le fatture che sono emesse in forma cartacea né eseguire pagamenti, anche in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura elettronica.
Le regole tecniche e le linee guida per la gestione della problematica sono contenute nel d.m. 3.4.2013, n. 55, emanato in attuazione dell’art. 1, commi da 209 a 2014, della l. 24.12.2007, n. 244.
Le piccole e medie imprese possono accedere all’indirizzo www.fatturapa.gov.it ove sono forniti i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in materia di generazione, conservazione e comunicazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio (SdI).
LaFatturaPA
La FatturaPA è una fattura elettronica, ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle amministrazioni pubbliche tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.
La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:
– il contenuto è rappresentatoin un file XML, secondo il formato della FatturaPA, unico accettato dal Sistema di Interscambio;
– l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
– la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
La fattura emessa nei confronti della pubblica amministrazione (c.d. FatturaPA) deve contenere le indicazioni richieste:
– ai fini fiscali dall’art. 21 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633;
– dall’art. 25 del d.l. 24.4.2014, n. 66, cioè:
. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla l. 13.8.2010, n. 136;
. il Codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della l. 16.1.2003, n. 3;
– dall’art. 3 del d.m. 3.4.2013, n. 55, cioè il codice IPA dell’ufficio destinatario della fattura elettronica, consultabile sul sito www.indicepa.gov.it;
– dall’art. 2 , comma 1, del d.m. 23.1.2015 cioè l’indicazione “scissione dei pagamenti, qualora trovi applicazione l’art. 17-ter del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, riportando il valore “S” per l’esigibilità dell’IVA.
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