Nella specie, il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva respinto il gravame proposto nei confronti del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, per il quale era stato dichiarato erroneamente il difetto di legittimazione passiva del Ministero in relazione alla domanda risarcitoria proposta per i danni riportati nella palestra di un istituto tecnico commerciale, durante l’ ora di educazione fisica.
Secondo il giudice di prime cure l’ infondatezza della questione era la conseguenza del mancato deposito del fascicolo di parte, ritirato ai sensi dell’art. 169, 2 cc., c.p.c., dopo l’assegnazione della causa a sentenza, ex art. 281-sexies c.p.c., e successivamente mai più depositato.
In merito a ciò il ricorrente cercò di fornire la prova del tempestivo deposito del fascicolo richiamando un documento (un
verbale di consegna o di restituzione, in data successiva alla pronuncia impugnata) che non è stato depositato ma solo parzialmente trascritto e che, pertanto, risultava inutilizzabile.
Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte affermando che: “ in tema di decisione della causa, ove il giudice accerti che una parte (nella specie: l’appellante), in vista dell’udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell’art. 169 c.p.c., ma esso non risulti nuovamente depositato né reperito al momento della decisione (nella specie: resa ex art. 281-sexles c.p.c.), in difetto di annotazioni di cancelleria (ex art. 77 disp. att. c.p.c.) e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la propria cancelleria, rese al riguardo dalla parte che risulti priva del fascicolo contenente le sue produzioni, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti”.
Ebbene, l’ art. 77 disp. Att. c.p.c. dispone al riguardo che: “ Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell’articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso».
Tale disposizione va letto con l’art. 169 c.p.c. Secondo cui: “Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.».
Ne consegue, alla luce della suddette disposizioni che è sempre necessaria l’ autorizzazione del Giudice per il ritiro (nonché l’ordine giudiziale di deposito successivo) e l’annotazione da parte del cancelliere, con riferimento a ciascun adempimento della parte (annotazione del ritiro e del successivo deposito).
Pertanto, sarà la parte a fornire aliunde la prova del tempestivo deposito del fascicolo già ritirato.
Giova ricordare, a tal proposito, un orientamento giurisprudenziale che ha asserito che il deposito può essere fornita con prove concludenti, fra le quali però non può annoverarsi il tempestivo deposito della comparsa conclusionale(Cass. Sez. 3, sentenza n. 3429 del 1981).
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