Fake news del Pignoramento dei conti correnti? Dove sta la verità

Redazione 21/11/19
“Ogni giorno sono costretto a prendere una posizione chiara, i cittadini devono essere informati correttamente. Se si scrive che da domani i conti correnti saranno pignorati e via discorrendo sono tutte false notizie“. Con queste parole il premier Giuseppe Conte ha accolto la notizia circolata nelle scorse ore online, proprio quando Matteo Salvini, ora feroce nemico del Governo Conte bis, ha esordito con la frase “Siamo all’Unione sovietica fiscale”.

Conte ha continuato, parlando con la stampa al termine dell’incontro a Palazzo Marino con il sindaco Giuseppe Sala e la giunta comunale, affermando: “Dobbiamo smetterla di alimentare il dibattito pubblico con queste mistificazioni – ha spiegato Conte -. Nella modalità di riscossione ci sarà una semplificazione che equiparerà il sistema delle riscossioni locali a quello nazionale ma non mistifichiamo altrimenti i cittadini perderanno la fiducia”.

Cosa ha detto davvero Salvini?

La polemica è stata accesa da Matteo Salvini, che ha commentato il presunto emendamento alla Manovra 2020, di cui ha parlato il Corriere della sera, con il titolo “Multe e Imu non pagate? Conti correnti saranno pignorati”. Salvini: Cose da Urss.

Matteo Salvini, aveva infatti commentato: “Se entrano nel tuo conto corrente per pignorare, secondo me siamo all’Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale”

Le reazioni di Castelli e Conte

Quelle di Salvini sono “fake news”, «noi abbiamo semplificato la procedura e non abbiamo per nulla modificato» la norma sui pignoramenti. Questo quanto affermato dal viceministro dell’Economia Laura Castelli a Radio Anch’io.

A quanto pare anche Giuseppe Conte ha commentato la frase di Salvini, affermando appunto che “Ogni giorno sono costretto a prendere una posizione chiara, i cittadini devono essere informati correttamente. Se si scrive che da domani i conti correnti saranno pignorati e via discorrendo sono tutte false notizie“.

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Di quale emendamento pignora conti si parla?

Secondo quanto scrive il Corriere della sera, “dal punto di vista pratico, a partire dal 1 gennaio 2020, l’avviso di accertamento inviato dal Comune al contribuente dovrebbe contenere l’intimazione ad adempiere. Una volta trascorso il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso, l’atto diventerebbe immediatamente esecutivo e il Comune potrà rispondere con il pignoramento del conto corrente al mancato pagamento della somma indicata nell’avviso. In sostanza scompare il passaggio intermedio dell’invio della cartella esattoriale”.

L’emendamento a quanto pare non esisterebbe. Ad essere presente è una riforma della riscossione degli enti locali, i quali fino ad oggi contavano principalmente sullo strumento dell’ingiunzione fiscale per riscuotere quanto dovuto. Dal 2020 invece arriverebbe lo strumento degli atti di accertamento. In base a questi, se il contribuente non paga e non fa ricorso diventano subito esecutivi.

Come riportato da Adnkronos infatti la realtà starebbe in una riforma della riscossione degli enti locali pronta ad avvicinare i comuni all’erario, prevedendo un unico atto esecutivo, che consente di avviare le procedure di recupero delle somme che il contribuente deve pagare. La misura, si ricorda nelle note di lettura della legge di bilancio 2020, ”introduce anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo”.

La verità nell’articolo 96 della Legge di bilancio 2020

La realtà starebbe in una riforma della riscossione degli enti locali – descritta all’articolo 96 della Legge di bilancio 2020 – pronta ad avvicinare i comuni all’erario, prevedendo un unico atto esecutivo, che consente di avviare le procedure di recupero delle somme che il contribuente deve pagare. La misura, si ricorda nelle note di lettura della legge di bilancio 2020, ”introduce anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo”.

Il testo dell’articolo 96 recita “Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

Il tesoriere dell’ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all’ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti”.

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Al comma 8 dello stesso articolo infine viene specificato che:

Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:

  • ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria gli enti locali e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 dell997 e dell’articolo l, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti locali creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;
  • a tal fine, l’ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l’utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

In pratica,gli Accertamenti saranno subito esecutivi, esattamente come lo sono quelli delle Entrate. Multe escluse.

Come risultato i Comuni, che da anni chiedevano procedure più rapide e incisive, non dovranno più attendere liscrizione a ruolo e l’emissione della cartella esattoriale.

Una volta scaduti i termini, per gli enti scatterà la possibilità di attivare le procedure esecutive – come pignoramento ed esproprio – e quelle cautelari, tra cui il fermo amministrativo e l’ipoteca.

Tutto ciò non è affatto frutto di un emendamento alla Legge di bilancio, ma della riforma della riscossione presente all’articolo 96 del disegno di Legge di bilancio.

Il sollecito di pagamento per debiti fino a 10 mila euro

Al comma 12 dell’articolo 96 viene sancito che: “Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all’articolo l, comma 544 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni è ridotto a 60 giorni.

In ogni caso sono escluse le multe

La riscossione di comuni, province e città metropolitane si adegua quindi all’iter previsto per le entrate erariali, che dal 2010 prevedono ”un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all’esecuzione forzata”, si sottolinea nella nota di lettura alla Legge di bilancio. L’accertamento esecutivo degli enti locali ”è destinato a operare a partire dal 2020, con riferimento alle annualità non ancora prescritte” e non comprende le multe stradali.

Redazione

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