I provvedimenti giurisdizionali adottati, si collocano nell’ambito di un orientamento giurisprudenziale che si basa sul d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) dove agli artt. 4 e 16 si prevedono i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personale e patrimoniale adottate dal giudice. L’art. 4, tra i vari soggetti destinatari della misura di prevenzione personale, prevede alla lettera c) (che rimanda all’art.1):
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita’ delittuose.
Secondo la Procura della Repubblica di Lanciano ulteriori presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione personale sono:
1)La pericolosità sociale del soggetto che «consiste in una valutazione globale dell’intera personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all’intera sua condotta e in un accertamento in relazione alla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza»;
2) l’attualità della pericolosità: «deve trattarsi di pericolosità, non potenziale ma, concreta, attuale e specifica (…) anche se è possibile, oggi, applicare la misura patrimoniale, ai sensi del citato art. 18 d.lgs. n. 159/11, anche se manchi l’attualità della pericolosità, fermo restando che in questo caso occorre accertare incidentalmente che la pericolosità a una certa data esisteva».
Mentre i presupposti soggettivi e oggettivi per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, sono:
1) Art. 4 d.lgs. 159/2011;
2) la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo al proposto;
3) l’esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l’attività svolta, tali da far ritenere che tali beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.
Guardando all’excursus storico, si può notare come il legislatore sia passato dal prevedere misure di prevenzione con il solo obiettivo di limitare la libertà delle persone ritenute pericolose al fine di renderne più agevole la vigilanza da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, alla previsione di misure “preventive” anche nei confronti del patrimonio delle persone pericolose. La prima disposizione in tal senso si ha con la legge 13 settembre 1982 n. 646 (c.d. legge Rognoni-La Torre) che prevede il sequestro e la confisca dei beni di provenienza illecita nella disponibilità, diretta o indiretta, degli indiziati di appartenenza alla mafia; disciplina in seguito estesa a soggetti diversi dagli indiziati di mafia, dapprima, con la l. n. 152/75, alle persone pericolose con riferimento alla prevenzione di fenomeni sovversivi poi, con la l. n. 55/90 (art. 14), agli indiziati di appartenenza ad associazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle persone dedite a traffici delittuosi o che vivono col provento di gravi delitti specificamente indicati. Nel 2008 con il d.l. n. 92/08, conv. dalla l. n. 125/08, è estesa l’applicabilità delle misure patrimoniali agli indiziati della commissione di uno dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. e alle persone dedite a traffici delittuosi o che vivono abitualmente col provento di attività delittuosa. Infine con il d.lgs. 159/2011 si riproducono le disposizioni vigenti con estensione delle misure patrimoniali a tutte le persone che rientrano nella c.d. pericolosità comune, ivi compresi, dunque, i soggetti dediti alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
La Procura della Repubblica di Lanciano nota: «La ratio delle misure è quella di colpire le accumulazioni illecite, non più solo degli indiziati di mafia (o determinate condotte previste all’epoca dall’art. 14 l n. 55/90) ma da parte di tutte le persone pericolose anche se con riferimento alla c.d. pericolosità comune». Nell’ottica di «colpire, attraverso il sequestro e confisca di prevenzione, non il soggetto, o meglio, non direttamente quest’ultimo, ma in prima istanza i beni e le ricchezze utilizzate o ottenute mediante l’attività delittuosa, privando in tal modo il soggetto pericoloso di un rilevante mezzo per delinquere», come affermato dal Magistrato Fabiana Rapino.
Nel caso di specie ciò che rileva è la normativa prevista dagli artt. 4, lett. c) , 1, lett. a) e b) e 16 lett. a) d.lgs. n. 159/11. Tali misure normative consentono, secondo gli organi investigativi e i giudici di merito, di ritenere l’evasore fiscale socialmente pericoloso e quindi soggetto alla misura di prevenzione personale e patrimoniale, sempre che ci sia una condotta abituale e non occasionale, «sistematicità delle operazioni truffaldine ed elusive, che è il filo conduttore che consente di giungere a un giudizio di pericolosità sociale».
Ci troviamo, quindi, dinanzi ad un sistema di prevenzione moderno, che vuole agire con maggior vigore sui profitti illecitamente accumulati (anche al fine di reinserirli nel tessuto economico e sociale per sostenere la collettività in questo periodo di forte crisi economico-finanziaria), diverso dal sistema penale mirante a reprimere i fatti di reato, mentre qui rileva la pericolosità sociale della persona, purché si rispetti ciò che ha affermato la Corte Costituzionale: «tale sistema è legittimo se e in quanto basato non su sospetti o illazioni, ma su elementi di fatto, oggettivamente estrinsecabili e valutabili (sent. N. 23/64)».
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