Il contribuente, per l’intero 2021, dovrà ancora effettuare la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere con periodicità trimestrale (entro l’ultimo giorno successivo a ciascun trimestre).
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Esterometro: scatta l’abolizione dal 2022
La trasmissione dei relativi dati delle operazioni con clienti e fornitori non residenti (esterometro), avverrà esclusivamente utilizzando lo stesso tracciato e formato della fattura elettronica, in particolare a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno trasmettere i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il sistema di interscambio (SDI).
La modifica semplificherà gli adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva, con l’utilizzo di un unico canale di trasmissione, quello della fattura elettronica.
Esterometro: le scadenze per la trasmissione dei dati
La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti, deve avvenire entro i termini fissati per legge per l’emissione delle fatture, e quindi entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, quali per esempio, il giorno 15 del mese successivo per la fatturazione differita.
Per le operazioni ricevute da cedente o prestatore estero, l’invio andrà effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o l’effettuazione della stessa.
L’individuazione di tali termini nelle intenzioni del legislatore, consente di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero, alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali, inoltre, consente all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei documenti di cui all’articolo 4 del D.Lgs 127/2015.
Esterometro: rimodulate le sanzioni
Sono state rimodulate le sanzioni applicabili per l’omessa o errata trasmissione dei dati. E’ prevista la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione e ridotta alla metà entro limite di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite per l’invio, ovvero se nello stesso termine é effettuata la trasmissione corretta dei dati.
La novità della Legge di Bilancio impone agli operatori l’intervento sul nuovo tracciato Xml, non solo per adeguarlo agli elementi obbligatori dal 1° gennaio 2022, ma anche e soprattutto per familiarizzare con i nuovi tipi di documento TD17, TD18 e TD19 che permettono, già in via facoltativa dal 1° ottobre 2020, di eliminare l’invio dell’esterometro per quanto riguarda il ciclo passivo.
Attualmente l’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (vi è il divieto di applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico”, di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997), ferma restando la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso. Per la fatturazione attiva estera, si può invece da sempre utilizzare il codice convenzionale delle sette X, trasmettendo il contenuto della e-fattura tramite SDI, ed evitando il successivo invio al fisco dei dati delle operazioni effettuate.
Esterometro: gli adempimenti per il 2021
Con l’obbligo di emissione della fattura elettronica, dal 2019 l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate per le operazioni transfrontaliere, è rimasto solo per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso lo SDI, quindi per le operazioni transfrontaliere.
Dal 1° gennaio 2020, con la conversione in Legge del D.L. n. 124/2019 (Legge n. 157/2019), l’esterometro può essere inviato entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Le specifiche tecniche sono state approvate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, e da ultimo modificate dal Provvedimento del 28 febbraio 2020.
Esterometro: cosa va comunicato
La comunicazione (esterometro) fa riferimento ai dati delle fatture emesse in merito alle operazioni (sia beni che servizi) effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti ai fini Iva in Italia e ricevute da parte di soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia.
Vanno inoltre comunicate le operazioni effettuate/ricevute con soggetti esteri non stabiliti ai fini Iva in Italia. Per le operazioni effettuate nel confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta o con rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SDI, oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis, art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 (esterometro). L’operatore Iva residente o stabilito può anche emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva identificato, in questo caso dovrà riportare in fattura il numero di partita Iva italiano di quest’ultimo, sarà poi possibile inviare al SDI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi una specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
Rimangono escluse dall’obbligo dell’esterometro, le operazioni per le quali è stata comunque emessa fattura elettronica, o è stata emessa una bolletta doganale, ricadono invece nell’adempimento le operazioni intracomunitarie (acquisti/cessioni intracomunitarie di cui agli artt. 38 e 41, del D.L. n. 331/1993 nonché servizi generici di cui all’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972) ancorché soggette all’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat beni/servizi.
Si ricorda che i dati che vanno comunicati con l’esterometro riguardano unicamente le operazioni (beni e servizi) effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato. Nella compilazione del modello vanno indicati i seguenti dati:
- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile;
- aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (il codice natura).
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