L’esterometro in linea generale sarà facoltativo per chi emetterà una bolletta doganale (per le importazioni) e per le operazioni per le quali saranno emesse o ricevute fatture elettroniche tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), a propri clienti o da propri fornitori, che siano soggetti non residenti o non stabiliti in Italia o soggetti non residenti ma identificati in Italia.
Le novità sulla Fattura elettronica
L’obbligo di certificare le operazioni con fattura elettronica, riguarda solamente quelle intercorse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, le operazioni con controparti non residenti (escluse dall’obbligo della fattura elettronica) devono essere comunicate mensilmente all’Amministrazione Finanziaria tramite l’esterometro.
In particolare un soggetto passivo estero può identificarsi in Italia, direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha di recente precisato che per le operazioni effettuate da soggetti passivi Iva nazionali nei confronti di soggetti non residenti, ma identificati in Italia, è possibile emettere una fattura “tradizionale” e quindi inserirla nell’esterometro, oppure emettere (facoltativamente) una fattura elettronica (inserendo il valore “0000000” nel campo Codice destinatario, salvo che il cliente non abbia comunicato alla controparte la PEC o il codice destinatario), evitando per tale operazione la comunicazione mensile.
In definitiva per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi identificati tramite rappresentante fiscale, non si acquisisce la qualifica di soggetti stabiliti in Italia (né tantomeno quella di residente), con la conseguenza che l’operazione effettuata nei confronti di tali soggetti, non confluisce nell’obbligo di emissione della fattura elettronica che comunque rimane facoltativa.
Esterometro 2019: Operazioni transfrontaliere
Con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, è prevista l’eliminazione dello spesometro ovvero della comunicazione di tutte le fatture attive e passive e delle bolle doganali.
L’ultimo appuntamento con la suddetta comunicazione sarà il 28 febbraio 2019 data entro la quale si dovrà effettuare la comunicazione relativa al secondo semestre 2018.
Esterometro 2019: quando entra in vigore
L’esterometro entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019, e nella comunicazione entreranno in particolare:
- le fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti, ma identificati Iva in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SDI;
- le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
- le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
Esterometro 2019: come funziona
Nella nuova comunicazione occorre indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti, ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale.
Occorre indicare nell’esterometro l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:
- da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
- da fornitore extracomunitario (autofattura).
Come detto, è possibile inoltre non comunicare l’operazione nell’esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario “0000000” (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).
Esterometro 2019: quali operazioni comunicare
Le operazioni da comunicare con l’esterometro come specificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Con l’adempimento si dovranno trasmettere le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Esterometro 2019: necessaria la firma digitale
La comunicazione dei dati si effettuerà predisponendo un file XML, e affinché questo sia accettato dall’Agenzia delle Entrate, il responsabile della trasmissione (soggetto obbligato o delegato) deve apporre una firma elettronica oppure, solo in caso di invio del file tramite l’interfaccia “Fatture e Corrispettivi”, è necessario il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. La data di ricezione è quella di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.
La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2019.
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati è prevista la sanzione amministrativa di due euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, o se nello stesso termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Sull’argomento fattura elettronica LeggiOggi consiglia:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento