Estensione maternità autonome: online la procedura di domanda

È stata rilasciata dall’Inps la procedura di domanda per l’estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici autonome e per i lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione separata prevista dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

L’estensione prevista dalla Legge di Bilancio ha una durata di tre mesi ed è rivolta alle lavoratrice e ai lavoratori “di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

A comunicare il rilascio della procedura per richiedere i tre mesi aggiuntivi è l’Inps stessa con il Messaggio numero 1657 del 14 aprile 2022. Nella comunicazione si legge che la domanda potrà essere inviata attraverso i consueti canali:

  • portale online inps.it;
  • Contact Center dell’Istituto;
  • Patronati.

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti, la procedura per fare domanda e le istruzioni Inps, anche alla luce della Circolare numero 1 del 3 gennaio 2022.

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Estensione maternità autonome: la norma

Come anticipato, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto un’estensione di tre mesi dell’indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata. L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede che:

Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

Estensione maternità autonome: chi può richiederla

A fornire i primi chiarimenti sulla novità introdotta dalla Legge di Bilancio ci ha pensato la Circolare Inps numero 1 del 3 gennaio 2022. Possono richiedere l’estensione di tre mesi del periodo di maternità:

  • lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.lgs n. 151/2001);
  • libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

L’Inps chiarisce che, sebbene la norma si riferisca solo alle lavoratrici, la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo.

Nello specifico, per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato fiscalmente nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

Estensione maternità: lavoratrici autonome

Le lavoratrici e i lavoratori autonomi possono richiedere l’estensione dell’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto).

L’Inps ricorda che per poter fruire delle tutele di maternità/paternità le lavoratrici e i lavoratori autonomi dovranno essere in regola con i contributi relativi ai periodi indennizzabili, sia per i primi 5 mesi che per gli ulteriori 3 mesi.

Estensione maternità: lavoratrici iscritte alla Gestione separata

Ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla Gestione separata e in possesso del requisito reddituale richiesto potrà essere riconosciuta l’estensione del periodo di paternità per i tre mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto;
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.

Per quanto riguarda lavoratrici e lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, l’estensione potrà essere riconosciuta anche per i tre mesi immediatamente successivi ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata, oltre che per tutti i periodi sopraccitati.

Estensione maternità autonome: periodo transitorio 

La Legge di Bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per cui sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022.

Tuttavia, gli ulteriori tre mesi possono essere indennizzabili anche quando i periodi di maternità/paternità sono iniziati prima del 1° gennaio 2022 ma sono terminati dopo questa data.

Non saranno indennizzabili gli ulteriori 3 mesi nel caso in cui i periodi di maternità/paternità si sono conclusi prima del 1° gennaio 2022.

Estensione maternità autonome: domanda

La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso i consueti canali dell’Istituto:

  • sito istituzionale inps.it;
  • Contact Center;
  • Istituti di Patronato.

Per presentare domanda occorrerà accedere al servizio “Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi“, e spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.

Scarica il Messaggio Inps numero 1657 in pdf

Alessandro Sodano

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