L’ultima circolare in materia, firmata dal dott. Giovanni Rezza, ha nuovamente esteso l’efficacia dei documenti rilasciati a coloro che per ragioni mediche non possono ricevere o completare il ciclo vaccinale, nonché ai soggetti che hanno ricevuto il vaccino ReiThera nell’ambito della sperimentazione COVITAR.
Il provvedimento segue la precedente circolare numero 43366, firmata sempre dal dott. Rezza.
Un provvedimento, quello del Ministero della Salute, che assume importanza anche alla luce delle recenti disposizioni in materia di estensione dell’obbligo di possedere ed esibire il “Super green pass” per accedere ai luoghi della vita sociale come bar e ristoranti e sul Green pass base, per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, ma anche agli uffici pubblici, e all’estensione dell’obbligo vaccinale.
Risultano infatti esenti dal vincolo appena citato coloro che sono in possesso dei certificati di esenzione rilasciati ai sensi delle disposizioni ministeriali.
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Analizziamo la novità in dettaglio.
Vaccino covid: esonero prorogato al 28 febbraio
L’ultima circolare numero 0005125-25/01/2022 firmata Giovanni Rezza, attuale Direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della salute, allunga un altro po’ la validità del certificato di esonero dal vaccino covid-19.
“Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE, prot. n° 35444-05/08/2021-DGPRE, prot. n° 43366-25/09/2021-DGPRE, prot. n° 53922-25/11/2021-DGPRE e prot. n° 59069-23/12/2021-DGPRE, si rappresenta che la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 già emesse e di nuova emissione, di cui alle predette circolari e per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 28 febbraio 2022, fatta salva l’eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del DPCM, in corso di adozione, di cui all’art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge n.52 del 2021 e successive modificazioni.”.
In sostanza, la precedente data del 31 dicembre è slittata ora al 28 febbraio. E chi ad oggi ha già ricevuto una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, può contare sulla sua validità fino a fine mese. Perlopiù senza alcun bisogno di rinnovare il documento. Quello di cui si è già in possesso basterà.
Esonero vaccino Covid: per quali certificazioni
Come espressamente indicato nel documento ministeriale, le certificazioni di esonero da vaccino Covid la cui validità è prorogata al 28 febbraio 2022 sono:
- Certificazioni rilasciate ai sensi della Circolare Ministero della salute del 4 agosto 2021 n. 35309 ai soggetti che per “condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”;
- Certificazioni di cui alla Circolare Ministero della salute del 5 agosto 2021 n. 35444 riguardanti l’esenzione temporanea dalla vaccinazione anti COVID-19 per i soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR, ricevendo il vaccino ReiThera (una o due dosi).
Esonero vaccino Covid: esenzione per ragioni mediche
Al fine di consentire l’accesso alle attività ed ai servizi per cui è richiesto il Certificato verde o “Green pass”, la Circolare del Ministero della salute numero 35309 del 4 agosto 2021, consente il rilascio in formato cartaceo di “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2” la cui validità è prevista sino al 30 settembre 2021 (termine ora prorogato al 30 novembre prossimo).
Le certificazioni possono essere rilasciate da:
- Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
- Medici di Medicina Generale;
- Pediatri di libera scelta;
che operano nell’ambito della campagna vaccinale.
Si ammette altresì l’utilizzo, si legge nella circolare, delle “piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione”.
Il documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, contiene:
- I dati identificativi dell’interessato (cognome, nome e data di nascita);
- La dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”;
- La data di fine validità della certificazione indicata con “certificazione valida fino al______”;
- Dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
- Timbro e firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale.
E’ fatto divieto di indicare nei certificati i dati sensibili dell’interessato, ad esempio la motivazione clinica che giustifica l’inidoneità alla vaccinazione.
Esonero vaccino Covid: soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR
La circolare ministeriale numero 35444 del 5 agosto 2021 ha disciplinato il rilascio di un certificato di esonero da vaccino Covid, a beneficio di coloro che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della fase di sperimentazione dello stesso.
Come ampiamente anticipato, la data di fine validità del documento, inizialmente prevista sino al 30 settembre 2021, è stata estesa al prossimo 30 novembre.
Al pari dell’esenzione per ragioni mediche, scopo del certificato è consentire l’accesso ai servizi ed alle attività per cui è richiesto il “Green pass” nelle more, si legge nel provvedimento, delle “indicazioni relative alla vaccinazione con uno dei vaccini approvati da EMA” con particolare riguardo “a coloro che hanno ricevuto una sola dose” di ReiThera.
Il certificato, rilasciato dal medico responsabile del centro di sperimentazione, contiene:
- I dati identificativi dell’interessato;
- La dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”;
- La data di fine validità indicata con “certificazione valida fino al______”;
- Dati relativi al Centro in cui è stata effettuata la vaccinazione;
- Timbro e firma (anche digitale) del medico certificatore;
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico.
Il soggetto interessato, afferma la circolare, dovrà inoltre essere “adeguatamente informato sul fatto che per tale vaccino non sono ancora disponibili dati di efficacia derivati da studi di fase 3 e sulla necessità, pertanto, di continuare a mantenere le misure di prevenzione” quali, ad esempio, dispositivi di protezione individuale e distanziamento fisico dalle persone non conviventi.
Green pass base: cos’è e obbligo
In tema di estensione del Certificato verde con lo scopo di prevenire la diffusione del virus COVID-19, è intervenuto da il Decreto legge 21 settembre 2021 numero 127 con cui si prevede l’obbligo di possedere ed esibire il “Green pass” dal 15 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza, al fine di accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
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La norma coinvolge pertanto:
- Dipendenti pubblici ed in regime di diritto pubblico, oltre al personale delle Autorità amministrative indipendenti, nonché quello alle dipendenze della Commissione nazionale per la società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia, enti pubblici economici ed organi di rilievo costituzionale;
- Dipendenti privati;
- Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono attività lavorativa, di formazione o volontariato nelle amministrazioni pubbliche o nei luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni.
Coloro che dichiarino di non essere in possesso del “Green pass” o ne risultino privi al momento di accedere al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione del Certificato verde e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022.
Disposizioni particolari sono previste per le imprese con meno di quindici dipendenti. Per queste realtà dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il dipendente per un periodo di tempo pari a quello del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sostituzione di quest’ultimo, comunque non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e comunque non oltre il 31 marzo 2022.
Sono considerati esenti dall’obbligo di possedere ed esibire il “Green pass” ai sensi degli articoli 1 comma 3 (dipendenti pubblici) ed articolo 3 comma 3 (lavoratori privati) del D.l. n. 127 i “soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
Sebbene sul punto (come su altri aspetti operativi riguardanti l’obbligo del “Green pass”) si attendono opportuni chiarimenti governativi, il riferimento del Decreto legge è con tutta probabilità diretto ai soggetti in possesso dei certificati di esenzione per motivi medici e per sperimentazione del vaccino ReiThera, di cui alle circolari del Ministero della salute del 4 e 5 agosto 2021.
Super Green Pass: cos’è e quando serve
Dal 6 dicembre è in vigore il Super Green Pass, la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la quarta ondata e passare il Natale senza le restrizioni che hanno contraddistinto le festività del 2020.
Il Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, è stato istituito con il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 approvato durante il Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2021. Si parla di certificazione rafforzata perché prende in considerazione i soli Green Pass ottenuti in seguito alla vaccinazione o alla guarigione da Covid-19.
Occorrerà essere quindi vaccinati o guariti per ottenere la certificazione rafforzata.
Come specificato nella guida completa al Super green pass di Leggioggi.it, la certificazione rafforzata serve per “lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste
limitazioni“.
In poche parole, dal 10 gennaio 2022 occorre il Super Green Pass per:
- Spettacoli;
- Eventi sportivi in qualità di spettatori;
- Ristorazione al chiuso, anche al bancone, con l’esclusione dei ristoranti all’interno degli alberghi (limitatamente ai clienti che vi alloggiano) e delle mense e servizi di catering;
- Feste (con l’esclusione di quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose);
- Discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
- Cerimonie pubbliche;
- Parchi tematici e di divertimento;
- tutti i mezzi di trasporto, pubblico e a lunga percorrenza, aerei e navi compresi;
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere all’aperto e al chiuso;
- Musei e mostre;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi all’aperto e al chiuso, esclusi i centri educativi per l’infanzia;
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche.
In Zona bianca, in Zona Gialla e Arancione il Super Green Pass occorrerà fino al 31 marzo 2022. Inoltre, in caso di passaggio in zona arancione le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.
In Zona Rossa le suddette attività saranno invece soggette alle restrizioni previste dalla normativa vigente.
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