Per effetto dell’art. 34, sesto comma, di tale decreto tali soggetti “sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi strumentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’art. 39. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura” e consegnare copia al produttore agricolo.
Il regime di sostanziale esonero, tuttavia era stato superato, seppure parzialmente, con l’art. 21-bis del D.L. 31/5/2010, n. 78, secondo cui “tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti “ai fini del’IVA erano obbligati ad eseguire la trasmissione telematica delle fatture emesse e di quelle ricevute. L’obbligo di presentare il c.d. “spesometro”, quindi, era stato esteso anche agli imprenditori agricoli esonerati per effetto dell’art. 36, comma 8-bis, del D.L. 18/10/2012, n. 179, “al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari”(!).
Il legislatore ha avuto un ripensamento: forse la pretesa di controllare le rilevanti quantità di prodotti venduti da ciascun produttore agricolo esonerato era troppo impegnativa per cui ha avuto un ripensamento con l’art. 4, comma 1, del D.L. 22/10/2016, n. 193, che, a decorrere dall’anno 2017 obbliga i soggetti passivi a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse in ciascun trimestre e di quelle ricevute e registrate. Magnanimamente è stato concesso l’esonero per “i soggetti passivi……situati nelle zone montane di cui all’art. 9, del D.P.R. 29/9/1973, n. 601”.
In sostanza, gli agricoltori esonerati situati nelle zone montane sono sollevati dall’obbligo restando effettivamente esclusi da qualsiasi incombenza procedurale ai fini dell’IVA, fatto eccezione per la conservazione e la numerazione delle fatture di acquisto e per la conservazione delle c.d. “autofatture” rilasciate in copia dal proprio acquirente e committente.
Ma ecco il dubbio interpretativo: che cosa significa l’inciso “i soggetti passivi…..situati nelle zone montane”? si fa riferimento alla sede dell’impresa agricola o all’ubicazione dei terreni? E in tale ultima ipotesi, se i fondi sono solo parzialmente ubicati nelle zone montane individuate dal citato art. 9 si applica la regola della “prevalenza territoriale”?
La risoluzione 28/7/2017 n. 105/E, chiarisce che la condizione di esonero è riconosciuta facendo “riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti…..abbiano il domicilio fiscale”.
La condizione di esonero
Residenza del soggetto: è irrilevante, sussiste l’obbligo.
Esonero: l’attività deve essere esercitata su terreni in possesso dei seguenti requisiti:
- situati ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Produttore agricolo esonerato che ha esercitato l’opzione per applicare l’IVA in maniera ordinaria: sussiste l’obbligo.
Produttore agricolo che esercita l’attività in zona non qualificata “montana” ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601: sussiste l’obbligo.
La risoluzione è importante poiché chiarisce il concetto di “prevalenza”. Più in particolare precisa che “lo svolgimento dell’attività in detti terreni non debba essere esclusiva” con la conseguenza che rientrano nell’esonero i produttori agricoli esonerati che “esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50%in zone montane”.
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