Esonero IRAP 2022: a chi spetta, chi è escluso e come funziona

Paolo Ballanti 11/02/22
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Dal 1° gennaio 2022 ecco l’esonero IRAP per imprenditori individuali e professionisti. A stabilirlo la Manovra 2022 nell’ambito delle misure di riforma del sistema fiscale con cui, tra le altre cose, si è riformato l’impianto dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

Disciplinata dal Decreto Legislativo numero 446 del 1997 l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (in parte deducibile da IRPEF ed IRES) è dovuta secondo un’aliquota – base pari al 3,9%, con la possibilità per le regioni di variarla entro il limite dello 0,92%, nonché di prevedere aliquote agevolate o maggiorate per talune attività e soggetti.

La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio esonera sostanzialmente le persone fisiche dall’assoggettamento all’IRAP mentre non opera nei confronti di società di persone, di capitali, enti non commerciali ed associazioni di artisti e professionisti.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Esonero IRAP 2022: la situazione prima della Legge di Bilancio

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 numero 446 prevede (articolo 3 comma 1) che sono soggetti all’IRAP:

  • Società di capitali ed enti commerciali soggetti IRES (lettera a);
  • Società di persone e quelle ad esse equiparate, oltre alle persone fisiche esercenti attività commerciali (lettera b);
  • Persone fisiche, società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni (lettera c);
  • Enti privati non commerciali e società non residenti (lettera e);
  • Amministrazioni pubbliche (lettera e-bis).

Esonero IRAP 2022: cosa prevede la Manovra

La Legge 30 dicembre 2021 numero 234 (Manovra 2022) prevede all’articolo 1 comma 8 che “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge” l’IRAP non è dovuta dalle “persone fisiche” esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3 sopra citato.

Sono pertanto interessate le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni.

Esonero IRAP 2022: beneficiari

Stando al disposto della Legge di Bilancio l’esonero IRAP spetta a decorrere dal 2022 per tutte le persone fisiche esercenti:

  • Attività di impresa (anche sotto forma di impresa familiare);
  • Arti e professioni, titolari di redditi di lavoro autonomo non ottenuti in maniera occasionale ovvero tramite contratti di co.co.co. (il tributo resta invece dovuto in caso di esercizio dell’attività in forma associata).

È opportuno ricordare che imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni si aggiungono, grazie alle disposizioni della Legge numero 230, alla platea dei soggetti già esclusi dall’operatività del tributo, nello specifico:

  • Professionisti e ditte individuali (ivi comprese le imprese familiari o coniugali) le quali si avvalgono del regime forfettario per i soggetti di piccole dimensioni;
  • Fondi comuni di investimento, fondi pensione, gruppi economici di interesse europeo;
  • Incaricati alle vendite a domicilio;
  • Esercenti attività agricola, cooperative e consorzi i quali forniscono principalmente servizi selvicolturali, nonché cooperative agricole, della piccola pesca e loro consorzi;
  • Società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di fabbricati e terreni ovvero dalla concessione in affitto dell’azienda agricola.

Esonero IRAP 2022: chi è escluso

Considerato che la Manovra si riferisce esclusivamente alle “persone fisiche” esercenti attività commerciali, arti e professioni, l’esonero IRAP non include società di persone, di capitali ed enti non commerciali (incluse le associazioni di artisti e professionisti di cui all’articolo 5 del TUIR).

Nello specifico, continueranno ad essere soggette all’imposta in parola:

  • Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed assimilate;
  • Società semplici esercenti arti e professioni, associazioni professionali;
  • Società ed enti commerciali residenti, trust, società ed enti di qualsiasi tipo con o senza personalità giuridica non residenti (soggetti IRES);
  • Enti non commerciali (pubblici e privati) ed amministrazioni pubbliche.

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Esonero IRAP 2022: casi particolari

Imprese familiari

L’esonero previsto dalla Legge di Bilancio ha portato a chiedersi se lo stesso di estende anche quelle realtà costituite in forma di impresa familiare.

Sul punto è la stessa Agenzia Entrate a fornire importanti chiarimenti con la Risoluzione 28 aprile 2008 numero 176/E in cui chiarisce che “l’impresa familiare ha natura individuale e non collettiva (associativa)”. Di conseguenza, continua l’ADE, è “imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”.

Chiarita la natura individuale dell’impresa familiare, la stessa rientra tra le realtà beneficiarie dell’esonero IRAP.

Imprese coniugali

Per dipanare il dubbio sull’applicazione o meno dell’esonero in parola alle aziende coniugali, possono venirci in aiuto le istruzioni alla compilazione della dichiarazione IRAP 2022.

Queste prevedono infatti l’obbligo di compilare il quadro “IP” (riservato alle società di persone) esclusivamente se “l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori)”.

Al contrario, si ritiene assimilabile ad un’impresa individuale (pertanto con diritto all’esonero IRAP) l’azienda costituita:

  • Dopo il matrimonio, gestita da uno solo dei coniugi;
  • Prima del matrimonio, successivamente gestita da entrambi i coniugi.

Esonero IRAP 2022: a quanto ammonta

L’esonero per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni comporta il non assoggettamento all’aliquota IRAP, il cui valore ordinario è pari al 3,9%, calcolato con riferimento alla base imponibile.

Esonero IRAP 2022: come funziona

Considerato che l’esonero per imprese individuali, professionisti ed artisti non associati è entrato in vigore dal 1° gennaio 2022 i primi effetti della misura si vedranno in sede di dichiarazione IRAP 2022 relativa al periodo d’imposta 2021. In questa sede i soggetti esonerati saranno tenuti a versare unicamente il saldo 2021, mentre alcun acconto sarà dovuto per il 2022.

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