- Autonomi e professionisti iscritti all’INPS o alle rispettive Casse di previdenza;
- Medici, infermieri ed altri professionisti ed operatori collocati in quiescenza, cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo per far fronte all’emergenza COVID-19.
Nella Manovra si fa riferimento ad uno o più decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con cui definire criteri e modalità per l’applicazione dell’esonero.
Scopo della misura è limitare gli effetti economici negativi dell’emergenza epidemiologica sul reddito di autonomi e professionisti, oltre a favorirne la ripresa delle attività.
Nello specifico è stato pubblicato il 27 luglio 2021 il Decreto interministeriale n. 82/2021 del 17 maggio scorso, grazie al quale sono stati forniti i dettagli per il calcolo dello sgravio. A seguire, il messaggio INPS n. 2761 del 29 luglio 2021, circa la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di accesso all’esonero.
Esonero contributi 2021: tutte le possibilità di decontribuzione previste
Analizziamo la novità in dettaglio.
Esonero contributivo professionisti 2021: beneficiari
L’esonero contributivo spetta in favore di:
- Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS, quali artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, oltre a lavoratori iscritti alla Gestione separata (sono altresì compresi i lavoratori di società ed i professionisti componenti di studio associato);
- Professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatorie;
- Medici, infermieri ed altri professionisti ed operatori sanitari o socio-sanitari, già in quiescenza, destinatari di incarichi di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa, per le esigenze legate all’emergenza COVID-19.
Esonero contributivo professionisti 2021: requisiti
Lavoratori autonomi e professionisti hanno diritto allo sgravio al ricorrere dei seguenti requisiti:
- Aver subìto nel 2020 un calo di fatturato non inferiore al 33% rispetto al 2019;
- Aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito da lavoro non superiore a 50 mila euro.
Sempre con riferimento ai soggetti sopra citati, si chiede di:
- Non essere titolari di contratti di lavoro subordinato, ad eccezion del rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità;
- Non essere titolari di pensione diretta, ad esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.
L’esonero dev’essere peraltro richiesto:
- Ad un solo ente previdenziale;
- Per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Esonero contributivo professionisti 2021: importi
Come definito nel Decreto interministeriale del 17 maggio 2021, l’esonero contributivo professionisti previsto per il 2021, è applicato sui contributi previdenziali complessivamente dovuti per l’anno corrente, esclusi i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
L’ammontare dello sgravio è soggetto al tetto massimo individuale di 3 mila euro su base annua, da riparametrare mensilmente per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
In particolare per:
- I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS l’esonero è riconosciuto sulla contribuzione previdenziale di competenza dell’anno 2021, da versare con le rate o gli acconti in scadenza entro il 31 dicembre prossimo;
- I professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatorie, lo sgravio è applicato sulla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da corrispondere con rate o acconti in scadenza nello stesso anno;
- Medici, infermieri ed altri professionisti ed operatori in quiescenza, l’esonero opera sulla contribuzione previdenziale di competenza dell’anno 2021, da versare con le rate o gli acconti in scadenza entro il 31 dicembre prossimo.
Esonero contributivo professionisti 2021: come si calcola?
Nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, lo sgravio dev’essere calcolato sulla contribuzione relativa all’anno 2021:
- Esclusi i premi dovuti all’INAIL;
- Al netto di altre agevolazioni o riduzioni contributive.
L’esonero spetta al titolare della posizione contributiva:
- Relativamente alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore e collaboratore familiare, per il quale il titolare è tenuto al versamento;
- Applicando il massimale individuale di 3 mila euro, parametrato ai mesi di attività del singolo soggetto.
Nei confronti degli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, l’esonero ha ad oggetto i soli contributi fissi.
L’esonero contributivo professionisti 2021, comunque subordinato al requisito della regolarità contributiva, spetta previa istanza da trasmettere all’INPS (con le modalità che saranno rese note con apposita circolare) entro il 30 settembre 2021 (termine inizialmente fissato per il 31 luglio).
I professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza di diritto privato, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, hanno diritto ad un esonero calcolato sui contributi previdenziali complessivi, di competenza dell’anno 2021 ed in scadenza il 31 dicembre prossimo, con esclusione dei contributi integrativi.
La richiesta di sgravio dev’essere presentata alla singola Cassa di previdenza entro il 31 ottobre prossimo.
Per medici, infermieri ed altri operatori della sanità o socio-sanitari in quiescenza, si applicano i criteri di calcolo:
- Descritti per i professionisti, se ricorre l’obbligo di versare i contributi alle rispettive Casse di previdenza (cui dovranno peraltro essere inviate le istanze di accesso allo sgravio);
- Relativi agli iscritti alla Gestione separata per coloro che hanno svolto l’attività nell’ambito di collaborazioni coordinate e continuative (domande di accesso all’esonero da presentare all’INPS entro il 30 settembre 2021).
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