Esonero contributi turismo, spettacolo e terme: come fare domanda

Redazione 12/11/21
Il Decreto “Sostegni bis” (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) prevede, tra le diverse misure introdotte, l’esonero dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

La misura è rivolta nello specifico ai datori di lavoro dei settori sopraccitati che abbiano fatto ricorso a trattamenti di integrazione salariale nel periodo che va da gennaio 2021 a marzo 2021.

L’Inps, con la Circolare numero 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative sulla misura, mentre con la Circolare numero 169 dell’11 novembre 2021 sono state comunicate le modalità di presentazione dell’istanza. Vediamo nei prossimi paragrafi il funzionamento dell’esonero contributivo nel dettaglio.

Scarica il testo della Circolare Inps numero 140

Esonero contributi turismo, spettacolo e terme: destinatari

Come già anticipato, l’esonero contributivo è rivolto ai datori di lavoro privati dei settori:

  • del turismo;
  • degli stabilimenti termali;
  • del commercio;
  • del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

La condizione di spettanza è che questi datori di lavoro abbiano usufruito dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

L’elenco dei codici ATECO che individuano le attività beneficiarie è disponibile come allegato alla Circolare Inps numero 140. L’allegato è consultabile e scaricabile a questo indirizzo.

Esonero contributi turismo, spettacolo e terme: come funziona

L’importo dell’esonero contributivo è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero verrà ricalcolato su base mensile e sarà fruibile entro il 31 dicembre 2021.

Sono esclusi dall’esonero i seguenti contributi:

  • contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • contributi ai vari Fondi si solidarietà del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • contributi destinati al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • premi e contributi Inail.

Per calcolare le ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021, che serviranno al calcolo dell’ammontare dell’esonero, vanno considerate sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

Nel caso figurino degli apprendisti tra i dipendenti dell’azienda, occorrerà applicare l’aliquota contributiva per questo tipo di lavoratori.

Esonero contributi turismo, spettacolo e terme: requisiti

Per accedere all’esonero contributivo occorrerà rispettare alcune condizioni, che riguardano innanzitutto il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Occorrerà inoltre il rispetto dei seguenti obblighi:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
  • rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • non esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Esonero contributi turismo, spettacolo e terme: domanda

La Circolare Inps numero 169 fornisce le prime indicazioni operative sulla presentazione della domanda. L’Istituto nella stessa Circolare ricorda innanzitutto che l’esonero spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate. Per questo motivo, la fruizione della misura verrà autorizzata solo dopo aver verificato la sufficiente capienza delle risorse.

All’interno del “Portale delle agevolazioni” presente sul sito inps.it è presente il servizio online “SOST.BIS_ES” il modulo per la richiesta dell’esonero in questione. I datori di lavoro potranno, attraverso questo modulo, presentare domanda per l’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • matricola aziendale;
  • dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

L’Istituto, al termine di tutte le verifiche previste, comunicherà sempre attraverso il servizio “SOST.BIS_ES” l’ammissione alla misura agevolata e l’importo dell’esonero che potrà essere fruito.

Qualora il datore di lavoro ritenga non coerente il calcolo dell’ammontare dell’esonero effettuato dai sistemi informatici dell’Istituto, questo avrà facoltà di proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, una richiesta di riesame alla Struttura territoriale competente dell’importo effettivamente spettante. La richiesta di riesame potrà essere inoltrata sempre accedendo al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”.

Esonero contributi turismo, spettacolo e terme: compatibilità

In base al comma 4 dell’articolo 43 del decreto Sostegni bis, l’esonero è cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, condizione che per gli altri esoneri non sia previsto il divieto di cumulo.

Un esempio è l’esonero per l’assunzione di giovani under 35, non cumulabile con altre misure in quanto questo consiste in un esonero totale dei contributi datoriali. Anche il cosiddetto incentivo “Iolavoro” resta escluso dalla cumulabilità in quanto per legge cumulabile solo con delle specifiche agevolazioni.

Per quanto riguarda il contratto di rioccupazione, disciplinato dall’articolo 41 del Sostegni bis, la fruizione dell’esonero legato a questo tipo di contratto preclude l’applicazione di altri esoneri contributivi.

La compatibilità con altri tipi di esoneri non totali, come ad esempio quello previsto dalla Legge di bilancio 2021 per l’assunzione di donne, avviene solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile.

Leggi anche “Esonero contributi 2021: tutte le possibilità di decontribuzione previste quest’anno”

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