Per coloro che entrano a far parte della prima categoria, ai fini compilatori, vale il modulo AP90, mentre per coloro che sono compresi nella seconda, quello AP91, entrambe disponibili nella sezione “modulistica” del sito dell’Inps, specificatamente www.inps.it/modulistica/homepage.asp. Nei due moduli, a pagina 2, il lavoratore interessato alla compilazione dovrà segnalare, rispettivamente, se l’attività lavorativa è stata ripresa a seguito dell’autorizzazione o invece dopo “il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità”. La valenza dell’informazione, nei confronti degli autorizzati alla contribuzione volontaria, si ricollega al diritto di accesso al provvedimento di salvaguardia, dal momento che questi soggetti possono sì aver ripreso l’attività occupazionale successivamente all’autorizzazione, sempre però a condizione di non essere dipendenti a tempo indeterminato, ma tuttavia non possono aver ricavato, dopo il 4 dicembre 2011, da tali attività un reddito annuo lordo complessivo superiore ai 7.500 euro.
Entrambe i moduli, una volta completata la compilazione, dovranno essere trasmessi via telematica. I canali per l’inoltro sono tre: i patronati, l’applicazione “invia moduli online” all’interno della sezione modulistica del sito Inps (ovviamente mediante Pin dispositivo), o infine un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata verso l’indirizzo Pec della competente sede Inps. Le istruzioni relative alle modalità di presentazione delle domande sono contenute nel messaggio n. 8824 del 30 maggio 2013. Bisognerà, invece, ancora attendere per avere specifiche istruzioni in merito alle altre due restanti categorie di lavoratori interessati alla terza tranche di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità (l. 208/2012) e dal decreto interministeriale del 22 aprile.
Queste, rispettivamente, trattano: i lavoratori che hanno lasciato l’occupazione entro il 30 settembre 2012 e sono stati messi in mobilità o in deroga in risultato ad accordi governativi o non governativi sottoscritti entro il 31 dicembre 2011; e i lavoratori che hanno risolto il rapporto lavorativo entro il 30 giugno 2012 a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo. Il termine del 25 settembre segnala, per chi detiene i requisiti prescritti per l’accesso, la scadenza entro cui poter spedire alle Direzioni territoriali del lavoro (dtl) la relativa richiesta. Le indicazioni nel merito di questo adempimento dovranno essere fornite dal ministero, il quale, presumibilmente tramite una circolare, segnalerà tutte le istruzioni del caso, come per altro già avvenuto con i primi due decreti di salvaguardia.
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