Esodati, lettere in partenza dall’Inps: ecco chi sono i primi salvaguardati

Redazione 23/01/13
A renderlo ufficiale è stato il ministro che, più di ogni altro, è ritenuto responsabile della questione esodati: Elsa Fornero, che ha dato il proprio nome a una delle riforme delle pensioni più contestate dell’epoca recente.

Ancora, non è nota la cifra di lavoratori che tale provvedimento ha lasciato in balia del welfare, nell’impossibilità di andare in pensione con le vecchie regole e, contestualmente, di tenere il proprio posto di lavoro.

Di certo, però, e questo ha confermato Elsa Fornero, a partire da febbraio saranno diramate le prime 65mila lettere per comunicare a coloro le cui domande siano state accolte di essere rientrati sotto l’egida della previdenza statale.

Ecco, dunque, le categorie di esodati che, nelle prossime settimane, riceveranno l’attesa corrispondenza, a chiusura di una difficile e combattuta traversata nel deserto, che ora possono considerare andata a buon fine.

La legge di riferimento è la 214/2011, a conversione del decreto 201 dello stesso anno, poi affiancata alla 14/2012 a trasformazione del decreto 216/2011, dove sono inserite le specifiche contributive e i requisiti generali per l’accesso alla pensione.

Partiamo dai lavoratori in mobilità: accedono al trattamento pensionistico coloro che siano in possesso di un accordo sindacale precedente al 4 dicembre 2011 – considerata anche data di cessazione limite dell’attività – e che abbiano maturato i requisiti all’interno del periodo di partecipazione alla mobilità (3 anni). Stessi termini per la mobilità lunga.

Per quei contribuenti a carico di prestazione straordinaria dei fondi di solidarietà, farà fede sempre la data del 4 dicembre, anche riguardo eventuali accordi collettivi, i quali, però, dovranno rimanere legati ai fondi stessi almeno fino ai 60 anni, o al momento in cui avranno compiuto i requisiti necessari. Ammessi anche coloro che abbiano firmato dopo il 4 dicembre, purché abbiano ottenuto il nullaosta dell’Inps (ma qui l’età di presa in carico partirà dai 62 anni).

Capitolo contribuzione volontaria: sempre spartiacque la data del 4 dicembre 2011, con la maturazione dei requisiti pensionistici entro 24 mesi a partire dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto. Vietato aver ripreso attività lavorativa dopo aver acceso la contribuzione volontaria.

Arriviamo a coloro che sono stati esonerati in senso stretto dal servizio: anche qui, data centrale il 4 dicembre 2011, ignorabile se il documento di concessione è stato emanato entro tale data.

Lavoratori in congedo per assistenza a figli disabili: il periodo di permesso va considerato a partire dal 31 ottobre 2011, con maturazione dei requisiti contributivi entro 24 mesi, senza contare l’età anagrafica.

Eccoci ai cosiddetti “cessati”, categoria molto ampia – e problematica – per riconoscere i casi assimilabili o meno. Il rapporto deve essere stato chiuso al 31 dicembre 2011, con accordi – di qualsiasi genere – per incentivo all’esodo e con i seguenti elementi necessari: data di cessazione chiara e comprovata e 24 mesi di tempo, per il lavoratore, di maturare le caratteristiche minime alla pensione coi vecchi termini, a partire dall’entrata in vigore del decreto.

Esclusi, insomma, da questo primo computo tutti i lavoratori in Cassa integrazione, che rientreranno nella seconda tranche di esodati salvaguardati, il cui decreto attuativo è appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

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