I chiarimenti esposti hanno a che fare con la cosiddetta salvaguardia che consente, secondo certe determinate condizioni, di avere accesso alla pensione in base ai requisiti previgenti la riforma Fornero. Al presente sono in corso le procedure di autorizzazione a favore dei primi due gruppi di salvaguardati: quello dei 65mila e quello dei 55mila. Il terzo decreto che arriva a coprire altri 10.130 salvaguardati è stato inviato alla Corte dei Conti proprio ieri.
L’Istituto di previdenza nazionale, con riferimento alle suddette operazioni, precisa come le condizioni che abilitano alla salvaguardia debbano permanere sino alla decorrenza della pensione, inclusa, come già anticipato, l’attesa della finestra mobile. Nello specifico per quanto riguarda i requisiti, nei confronti dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro in virtù di accordi individuali e collettivi d’incentivo all’esodo, e per quelli legittimati alla prosecuzione volontaria, la condizione della mancato ripristino dell’attività lavorativa, sotto qualsiasi specie, a seguito della cessazione e/o dopo l’autorizzazione deve sussistere sino alla decorrenza pensionistica.
Il secondo chiarimento dato dall’Inps, per ciò che invece attiene alle domande, interessa il secondo gruppo (55mila) dei salvaguardati. Già tramite il messaggio numero 4678/2013 l’Istituto aveva comunicato che, in riferimento alla circolare n. 6/2013 del ministero del Lavoro, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in ragione di rapporti individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui rispettive istanze per la salvaguardia dei 65mila avessero ricevuto l’accoglienza delle commissioni presso le direzioni territoriali del lavoro (dtl) e, tuttavia, fossero rimasti esclusi dal beneficio, erano tenuti a presentare una nuova istanza al fine di accedere alla salvaguardia dei 55mila, entro e non oltre il 21 maggio.
Ora, a rettifica di ciò, l’Inps rendo noto che lo stesso ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 21011/2013, ha integrato le antecedenti istruzioni predisponendo che la predetta categoria di lavoratori cessati rimasti esclusi dal beneficio per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione dopo il 6 dicembre 2013, ma comunque non oltre il 6 gennaio 2015, ovvero per eventuale incapienza, non sono tenuti a presentare una nuova istanza per la salvaguardia dei 55mila.
Si aggiunge, inoltre, che ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della salvaguardia dei 55mila, le posizioni verranno riesaminate con riferimento all’originario provvedimento di accoglimento emesso per la salvaguardia dei 65mila. In conclusione, l’Inps rammenta che negli altri casi resta fermo che, per avere accesso alla salvaguardia dei 55mila, deve essere presentata istanza entro il prossimo 21 maggio. Trattasi in particolar modo di quei soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali appunto, pur avendo conseguito i requisiti per la salvaguardia dei 65mila, non hanno mai presentato istanza ovvero quei cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei 55mila.
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