Per chi ha preso accordi individuali il tetto di 7.500 euro per il reddito annuo lordo non deve essere stato oltrepassato nel periodo che va dal 4 dicembre al 31 dicembre del 2o11 e poi per ciascun anno completo successivo al 2011. Per colore che invece hanno preso accordi collettivamente, il periodo di osservazione comincia il 30 giungo e termina il 31 dicembre 2012 e per ogni anno completo seguente.
Nel caso in cui le sedi Inps non abbiano certezza in merito ai redditi conseguiti dai possibili ammessi alla salvaguardia, hanno l’obbligo di contattare gli interessati richiedendo loro il rilascio di una dichiarazione di responsabilità.
Questi criteri sono validi per coloro che sono stati estromessi dai due provvedimenti di salvaguardia presi in precedenza in ragione del fatto che in mancanza del requisito di non aver ricominciato l’attività lavorativa successivamente alla cessazione o dopo aver conseguito l’autorizzazione al versamento dei contributi e che ora, invece, possono rientrare nel terzo provvedimento.
L’Inps, inoltre, provvederà a verificare che i requisiti reddituali rimangano inalterati fino alla liquidazione della pensione.
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