Adr 2017, esenzioni per le merci trasportate

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle Merci pericolose su strada, conosciuto con l’acronimo (Accord Dangereuses Route), per l’anno 2017 è già operativo ad eccezione dell’Italia, che l’accordo entrerà in vigore a far data dal 01 luglio 2017.

Ai fini del presente accordo è opportuna una riflessione su quanto riportato nella prima parte, dedicata ad accrescere la sicurezza dei trasporti internazionali su strada.

Cosa si intende per veicolo?

Per “veicolo”, si intende ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare su strada, completo o incompleto, avente almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili;

Per “merci pericolose”, si intendono le materie e gli oggetti di cui gli Allegati A e B vietano il trasporto internazionale su strada o lo autorizzano solo a certe condizioni;

Per “trasporto internazionale”, è sottinteso che lo stesso è riferito ad ogni trasporto effettuato sul territorio di almeno due Parti contraenti mediante i veicoli già definiti.

Il campo di applicazione della suddetta normativa è strutturato nel paragrafo 1.1.1, il quale fa esplicito riferimento agli allegati A e B dell’ADR. Gli stessi sono articolati in 09 (nove) parti.

La suddivisione vede questa fattispecie:

allegato a) dalla parte 01 alla parte 07;

allegato b) dalla parte 08 alla parte 09.

Ogni parte è suddivisa in capitoli e ogni capitolo in sezioni e sottosezioni.

All’interno di ogni parte, il numero della parte è incorporato nei numeri dei capitoli, sezioni e sottosezioni: per esempio la sezione 1 del capitolo 1 della parte 3, così numerato nell’ADR 2017 “1.1.3 Esenzioni.

Le esenzioni concernenti la natura dell’operazione di trasporto sono inserite nella numerazione : “1.1.3.1”.

a. trasporti di merci pericolose effettuati da privati, nel caso in cui queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose negli IBC, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;

b. trasporti di macchinari o dispositivi non specificati nel presente Allegato e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto;

c. trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio, ivi compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e nei limiti delle quantità massime totali specificate all’1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7.

I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;

d. trasporti effettuati dalle autorità competenti per interventi di emergenza o sotto la loro supervisione, nella misura in cui tali trasporti sono necessari in relazione ad interventi di emergenza, in particolare i trasporti effettuati:

– dai veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose;

– per contenere, recuperare o spostare nel più vicino ed appropriato luogo sicuro le merci pericolose coinvolte in un incidente o evento anomalo;

f. trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a eseguire questi trasporti in tutta sicurezza.

g. trasporto di recipienti di stoccaggio statici, vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto gas della classe 2, gruppi A, O o F, materie dei gruppi d’imballaggio II e III della classe 3 o della classe 9 o pesticidi dei gruppi d’imballaggio II e III della classe 6.1, alle seguenti condizioni:

– tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando sono installati), siano ermeticamente chiuse;

– siano adottate misure per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto;

– il carico sia fissato in imbracature o in gabbie o in altro dispositivo di movimentazione o fissato al veicolo o al container in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto.

Questa esenzione non si applica ai recipienti di stoccaggio statici che hanno contenuto esplosivi desensibilizzati o materie il cui trasporto è vietato dall’ADR.

Il Codice della strada, all’articolo 168, demanda le procedure operative per il trasporto delle merci pericolose su strada all’Accordo ADR e prevede sanzioni amministrative e accessorie in caso di infrazione. Le sanzioni previste sono piuttosto pesanti e sono diversificate a seconda dell’infrazione commessa.

La stessa normativa prevede che ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti.

Redazione MotoriOggi

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