Esenzione bollo auto 2020: tutti i casi in cui è possibile e come chiederla

Il versamento della tassa di possesso delle autovetture (bollo auto), interessa sia chi utilizza frequentemente la propria vettura, sia chi ne fa un utilizzo occasionale o addirittura chi non la utilizza. Il bollo auto è la tassa legata al solo possesso di un’autovettura regolarmente iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ed è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento.  Solo per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti al pagamento della tassa coloro che, alla scadenza del termine per il pagamento risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA). In presenza di un contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, sono tenuti al pagamento del bollo coloro che, alla scadenza del termine per il pagamento, risultano al PRA essere rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo.

Sono previste diverse esenzioni (o agevolazioni) per il pagamento del bollo, ad esempio per i soggetti portatori di gravi disabilità, per le vetture ultratrentennali e per le auto meno inquinanti.

E’ bene ricordare che dallo scorso gennaio 2020, è possibile effettuare il versamento del bollo auto tramite il sistema PagoPA, è inoltre prevista l’acquisizione e gestione da parte del PRA dei dati relativi al pagamento della tassa, in modo da bloccare potenziali evasori, che fino ad ora non hanno versato il bollo attraverso l’incrocio delle banche dati.

Esenzione bollo auto per la Legge 104

Una tipologia di soggetti che possono beneficiare dell’esenzione del bollo auto, sono le persone disabili che rientrano nei requisiti previsti dalla Legge 104/1992.

Rientrano in questa categoria:

  • i disabili non vedenti o sordi, come risultanti dalle certificazioni rilasciate da Commissioni mediche pubbliche di accertamento;
  • i disabili pluriamputati o con gravi limitazioni della capacità di deambulare, affetti da handicap grave di cui al comma 3, dell’art. 3 della Legge n. 104 del 1992, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica;
  • disabili psichici o mentali (di gravità tale da fruire dell’indennità di accompagnamento) affetti da handicap grave di cui al comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica.

L’esenzione bollo auto per la Legge 104, rispecchia gli stessi requisiti previsti per usufruire dell’Iva al 4% in caso di acquisto, ed è applicabile alle vetture a benzina fino a 2000 di cilindrata, ed alle vetture diesel fino a 2800 centimetri cubici.

Come chiedere l’esenzione bollo auto 2020

Per la richiesta dell’agevolazione è necessario compilare un modulo di esenzione, la richiesta può essere effettuata anche dai familiari se il disabile risulta fiscalmente a carico.

Per ottenere l’esenzione, si dovrà presentare al preposto ufficio della propria regione la documentazione prevista entro 90 giorni dal termine entro cui deve essere corrisposto il pagamento del bollo auto.

All’apposito modello per la richiesta dell’esenzione, bisognerà allegare copia del libretto o della carta di circolazione, copia del documento di riconoscimento dei trasportati, ed eventuale copia della patente speciale.

Per le Regioni convenzionate con ACI, la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell’ACI oppure presso le Delegazioni dell’Automobile Club. Se non presente, la domanda va presentata all’ufficio tributi della propria regione o all’Agenzia delle Entrate. La documentazione da produrre per ottenere l’esenzione è la seguente:

  • domanda di esenzione sottoscritta e datata dall’intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge;
  • copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli eventuali adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo;
  • copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica, attestante la patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie (Commissione medica art. 3 della Legge 104/92, commissione medica pubblica invalidi civili, invalidi sul lavoro, invalidi di guerra).
  • copia della patente di guida speciale se l’intestatario è il guidatore (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
  • atto che attesta che la persona disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell’atto, ove necessario.

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Esenzione bollo auto Regione per Regione 

Relativamente alle esenzioni, abbiamo visto che il potere di deliberare in merito, è attribuito alle regioni, in particolare vi è una sentenza della Corte Costituzionale del 20 maggio 2019, che ha affidato alle Regioni la totale discrezionalità in materia, pur nei limiti del massimale imposto dalle norme statali. Con la sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, i giudici hanno deciso che le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale.

La Lombardia ha ad esempio introdotto delle agevolazioni per chi acquista veicoli a basse emissioni inquinanti, con la rottamazione dei vecchi veicoli. In questa regione le auto elettriche sono esenti dal bollo, così come quelle a gas e a idrogeno. Per queste tipologie di vetture il bollo è esente per sempre, mentre per le auto nuove o usate Euro 5 o euro 6, bifuel o ibride, l’agevolazione ha durata triennale se contestualmente all’acquisto si rottamano veicoli Euro 0 e 1 (diesel e benzina) ed Euro 2 e 3 (solo diesel).

Esenzione bollo auto GPL

L’esenzione del pagamento bollo auto, è prevista non solo per particolari tipologie di soggetti, ma anche per alcune tipologie di vetture. Tra le auto che possono beneficiare di agevolazioni sul bollo, vi sono anche le auto alimentate a GPL, e anche in questo caso la regolamentazione della materia varia da regione a regione. In molte di esse non è prevista una esenzione totale, ma una riduzione dell’importo pari al 25% per le vetture conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, in altre sono previste delle esenzioni per i primi cinque anni dall’immatricolazione per poi ottenere una riduzione del 75%.

Esenzione bollo auto storiche

Anche per le autovetture che si definiscono “storiche” è possibile fare richiesta dell’esenzione del bollo, in questo caso si devono distinguere le auto ultraventennali da quelle ultratrentennali. Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli costruiti da oltre 30 anni e non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Tali veicoli beneficiano dell’esenzione totale del bollo in modo automatico, in quanto non occorre presentare alcuna domanda né iscrivere il proprio veicolo in un apposito registro storico. Se comunque un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta una tassa forfettaria di 28,40 euro (11.36 euro per i motoveicoli).

Relativamente ai veicoli ultraventennali, nella Legge di Bilancio per il 2019, è stato disposto che per tali auto di interesse storico, con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni in possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, è prevista una riduzione del 50% del bollo auto, mentre gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, senza certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione ma con attestazione di storicità ASI o FMI sono assoggettati al pagamento di una tassa regionale ridotta del 10%.

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Agevolazioni bollo per auto elettriche ed ibride

Alcune categorie di vetture, come visto, sono soggette alla esenzione del pagamento a seconda della regione di residenza, esenzioni che possono essere totali o parziali. Secondo le disposizioni statali vigenti, su tutto il territorio nazionale, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.

Dopo 5 anni, le auto elettriche continuano a usufruire di alcune agevolazioni, a seconda delle misure applicate dalle regioni, vi sono esenzioni permanenti, o riduzioni fino al 75%. Vediamo di seguito qualche esempio delle diverse e svariate disposizioni regionali.

>> Bollo auto: mappa delle agevolazioni per auto elettriche/ibride

In Campania i proprietari di auto ibride benzina-elettrica, inclusive di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo (primo bollo) e per le due annualità successive.

In Lombardia è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa auto per il triennio 2020-2022 per chi nel 2020, acquista un’autovettura nuova o usata e contestualmente, demolisce un veicolo inquinante. L’autovettura deve appartenere alla categoria M1, di cilindrata non superiore a 2.000 cc, e appartenere alla classe emissiva Euro 5 o Euro 6 con alimentazione bifuel (benzina GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.

In Liguria le autovetture immatricolate per la prima volta con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il “primo bollo” e per i quattro successivi.

Nelle Marche i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso degli anni 2019 e 2020, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il “primo bollo” e per le cinque annualità successive.

In Abruzzo i proprietari di autoveicoli nuovi con alimentazione ibrida benzina-elettrica inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta negli anni 2019 e 2020 sono esonerati dal pagamento del bollo per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.

In Molise è prevista l’esenzione per cinque anni per le automobili ad alimentazione elettrica, trascorsi i quali i possessori dovranno versare una tassa pari al 25% del bollo normalmente pagato per i veicoli a benzina.

In Piemonte le auto ibride, al di sotto della soglia dei 100 kw, e quelle a doppia alimentazione, benzina e gas, non pagano la tassa regionale per un periodo di cinque anni dopo l’immatricolazione. Per le auto con motore elettrico è prevista un’esenzione totale.

In Puglia i veicoli nuovi di categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/gpl o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il “primo  bollo” e per le cinque annualità successive. L’esenzione è stata successivamente estesa anche per i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica. Nel 2019 la Regione ha esteso l’esenzione ai veicoli alimentati a idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2018. Anche in questo caso l’esenzione riguarda il “primo bollo” e le cinque annualità successive.

Nella provincia di Trento è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica per i primi 5 anni ai veicoli immatricolati nuovi.

Nella provincia autonoma di Bolzano è prevista per gli autoveicoli azionati da motore elettrico, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il periodo di cinque anni.

I veicoli immatricolati nuovi in provincia di Bolzano, con alimentazione esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, Gpl oppure ibrida elettrica e termica, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall’immatricolazione. L’esenzione è aumentata a cinque anni per i veicoli con alimentazione elettrica e termica che producano emissioni di anidride carbonica non superiore a 30 grammi al chilometro.

Nella Valle d’Aosta i veicoli nuovi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo previsto dall’articolo 2 del D.M. n. 462 del 18 novembre 1998, e per le quattro annualità successive. I veicoli elettrici nuovi, immatricolati dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento del bollo per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti dall’articolo 20 del  D.P.R. n. 39 del 5 febbraio 1953. Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

In Veneto i proprietari di autoveicoli Ibridi, Benzina/Elettrici, diesel/elettrici, termici/elettrici e di quelli a doppia alimentazione benzina/idrogeno sono esentati dalla tassa automobilistica regionale per tre annualità a partire dalla data di immatricolazione.

In Basilicata vi è l’esenzione di 5 anni per le autovetture nuove con alimentazione ibrida benzina/elettrica, o gasolio/elettrica o benzina/idrogeno.

La Regione Siciliana ha disposto l’esenzione triennale per i veicoli immatricolati nuovi nel triennio 2019/2021 con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno.

In Friuli Venezia Giulia, gli autoveicoli, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo.

In Emilia Romagna le automobili nuove ad alimentazione ibrida, non sono sottoposte a tassa regionale. li autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione. alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

La Regione Lazio ha disposto l’esenzione temporanea pari a tre anni a partire dalla data di immatricolazione per gli autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina/elettrica o con alimentazione doppia benzina/idrogeno. Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

In Calabria vi è l’esenzione di cinque anni per i veicoli elettrici, a decorrere dalla data di prima immatricolazione. Alla fine di questo periodo, si dovrà corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Anche in Sardegna vi è solo l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche solo per i veicoli elettrici, per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione.

 

Giuseppe Moschella

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