Esame Avvocato e Tirocinio Tribunale 2017: ecco quando non ti viene convalidata la pratica forense

Redazione 16/02/17
Esame Avvocato e Tirocinio Tribunale: secondo il Tar Emilia-Romagna, con la sent. 54/2017, non è necessario aver svolto preventivamente un semestre di pratica forense affinché sia valido il periodo di tirocinio svolto presso un Ufficio Giudiziario ex art. 73 d.l. n. 69/2013. Il caso di specie ha avuto come ricorrente un tirocinante che si è visto negare la validità dei 18 mesi svolti a fianco di un giudice per il riconoscimento della pratica forense.

Tirocini Uffici Giudiziari 2017: quali sono i requisiti di accesso?

Dal 2013, infatti, ciascun praticante avvocato può decidere di sostituire 12 dei 18 mesi di pratica forense necessari al fine di essere abilitati all’esame di Stato annuale, con un tirocinio della durata di 18 mesi. Questo può svolgersi presso organi giudiziari quali magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

La lettera della legge autoapplicativa è chiara: è possibile svolgere contestualmente la pratica forense, nonché frequentare una delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, dislocate su tutto il territorio nazionale. Non è inserita alcuna preclusione temporale tra le varie esperienze formative.

Praticantato Avvocato e Tirocinio in Tribunale: quando sono compatibili?

Il provvedimento con cui un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, quindi, non riconosca il periodo di tirocinio giudiziario svolto ai fini del computo della pratica forense, è illegittimo secondo il Tar:

  • in primis, in quanto lo svolgimento del tirocinio presso un Ufficio giudiziario non è vincolato ad alcuna condizione di tipo temporale;
  • in secundis, in quanto l’art. 33 della Carta Costituzionale affida allo Stato  la disciplina dell’accesso alle professioni, di modo che sia del tutto incompetente a riguardo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Quali sono i requisiti di accesso?

Per accedere al tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui alla suddetta legge, è necessario possedere alcuni requisiti:

  • laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale
  • media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  • non aver compiuto i trenta anni di età
  • requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

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Perché sostituire la pratica forense con il tirocinio tribunale?

Sono riservati alcuni vantaggi a coloro che terminano il periodo di tirocinio giudiziario con esito positivo. Il suo effettivo svolgimento, infatti:

  • costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario;
  • è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
  • è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
  • costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
  • costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato.
  • costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

Maggiori informazioni sono contenute all’interno del sito del Ministero della Giustizia.

Esame Avvocato 2017: ecco la nuova pratica forense

Non bisogna confondere, però, il tirocinio giudiziario introdotto nel 2013, con il nuovo istituto inserito nel Decreto del ministero della Giustizia n. 70/2016, che ha previsto, per i tirocini iniziati successivamente al 3 giugno 2016, lo svolgimento dei tre semestri previsti per la pratica forense in altrettanti tre differenti modalità. A patto che si svolga almeno un semestre di pratica “classica”, gli altri semestri potranno essere svolti:

  • presso uno studio legale europeo, sul territorio di un diverso Stato membro;
  • prima della laurea, durante l’ultimo anno di Università, attraverso modalità compatibili con il perfezionamento del corso di studi;
  • contestualmente ad un impiego pubblico o privato, purchè in assenza di conflitti di interesse;
  • presso un Ufficio Giudiziario, inviando richiesta direttamente all’ente di riferimento, potendo solo sostituire un periodo di pratica forense, e non conseguendo quindi i vantaggi su esposti.

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