Esame avvocato 2012: parere motivato di diritto civile

Redazione 06/12/12
Dopo i consigli generali e i consigli tecnici per la redazione del parere per l’esame di abilitazione forense che si svolgerà l’11, il 12 e il 13 dicembre, ecco di seguito un esempio di traccia e  di schema di parere motivato in materia regolata dal diritto civile.

TRACCIA

Tizio, a seguito della mancata stipulazione del contratto definitivo – in adempimento del contratto preliminare stipulato con Caio, avente ad oggetto l’immobile di proprietà di quest’ultimo -, consegue in giudizio sentenza ex art. 2932 cod. civ. produttiva degli effetti del contratto non concluso.

A fronte della richiesta di Caio del pagamento del corrispettivo pattuito, Tizio si rivolge ad un legale per sapere se, prima del passaggio in giudicato della sentenza, sia configurabile, nonostante il mancato rilascio dell’immobile, un’efficacia anticipata dell’obbligo di pagare il prezzo.

Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sul principio di provvisoria esecutiva delle sentenze, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese.

Schema di svolgimento

INDIVIDUAZIONE ARTICOLI RIFERIMENTO:

Codice procedura civile – Art. 282 – Esecuzione provvisoria.

[I]. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Codice civile –  Art. 2932 – Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto.

[I]. Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione [651 II, 849, 135 I, 1679, 1706 II, 2597], l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [2643 n. 14, 2652 n. 2, 2684 n. 6, 2690 n. 1, 2908].

[II]. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto [1376], la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione [1208 ss.] o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile [246 trans.].

QUESTIONE PROBLEMATICA:

Prima del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod. civ., il promissario acquirente è tenuto a pagare il prezzo?

INDIVIDUAZIONE MASSIME A FAVORE DELL’ASSISTITO:

Norma di riferimento: art. 2932 cod. civ.

La pronuncia di risoluzione del contratto non può che riguardare obbligazioni da esso nascenti e non certo la mancata esecuzione di un precetto contenuto in una sentenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 2932 c.c., produce gli effetti del contratto non concluso soltanto dal momento del suo passaggio in giudicato, dando luogo ad un rapporto che è distinto da quello derivante dal preliminare e che è, a sua volta, suscettibile di risoluzione per inadempimento, ma per ragioni inerenti al nuovo sinallagma venuto in essere. Cass. civ., sez. II, 2 dicembre 2005, n. 26233.

In tema di contratto preliminare, le sentenze emesse ai sensi dell’art. 2932 c.c. producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l’obbligo dell’acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell’efficacia traslativa al pagamento; si origina così un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nei casi di inadempimento che, ai sensi dell’art. 1455 c.c. sia di non scarsa importanza; il che può verificarsi anche nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all’entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all’importo in ipotesi già versato) e a ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell’interesse dell’altra parte. Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2006, n. 690.

La sentenza che dispone l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri effetti solo dal momento del passaggio in giudicato; ne consegue che, quando detta sentenza abbia subordinato l’effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, l’obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell’irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale. Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2009, n. 8250,

INDIVIDUAZIONE MASSIME CONTRO GLI INTERESSI DELL’ASSISTITO:

Norma di riferimento: art. 2932 cod. civ. e 282 cod. proc. civ.

Nel caso di pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell’adempimento delle prestazioni a carico delle parti fra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 282 c.p.c., di modo che, qualora l’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva. Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18512.

INTERVENTO RISOLUTIVO DELLE SEZIONI UNITE:

Norma di riferimento: art. 2932 cod. civ.

Nelle sentenze rese ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. in tema di contratto preliminare di compravendita, non è possibile operare la scissione tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, specialmente con riferimento ai quei capi cd. sinallagmatici, le cui statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. Pertanto, la possibilità di anticipare l’esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta per volta a seconda del tipo di rapporto tra l’effetto accessivo condannatorio da anticipare e l’effetto costitutivo producibile solo con il passaggio in giudicato. A tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo da quelle che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte – talvolta corrispettiva – del rapporto oggetto della domanda costitutiva. Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, ossia all’atto del passaggio in giudicato del capo di sentenze propriamente costitutive, quale la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda, mentre non sono anticipabili effetti quali il pagamento del prezzo della vendita ed il rilascio dell’immobile oggetto della promessa di vendita. Cass. civ., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4059

CONCLUSIONI:

Non essendo configurabile, in caso di mancato rilascio dell’immobile, un’efficacia anticipata dell’obbligo di pagare il prezzo, Caio non potrà pretendere da Tizio il pagamento del corrispettivo pattuito: alla luce delle più recenti indicazioni giurisprudenziali, non è riconoscibile l’esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., del capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado resa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., né è ravvisabile l’esecutività provvisoria della condanna implicita al rilascio dell’immobile, in danno del promittente venditore, scaturente dalla suddetta sentenza nella parte in cui dispone il trasferimento dell’immobile producendosi l’effetto traslativo della proprietà del bene solo dal momento del passaggio in giudicato di detta sentenza con la contemporanea acquisizione al patrimonio del soggetto destinatario della pronuncia.

Redazione

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