Esame avvocato 2012, Atto Giudiziario di Penale: una possibile soluzione

Redazione 13/12/12
La traccia richiedeva un atto di appello avverso la condanna per rapina e omicidio volontario.

Di seguito lo svolgimento effettuato dall’avv. penalista Paola Sparano

 

CORTE D’ASSISE D’APPELLO DI ___________

ATTO DI APPELLO

Nell’interesse di

SEMPRONIO

Nato il _____ a _______ e residente in _______ alla Via_________, attualmente detenuto presso la casa circondariale di __________; condannato per i reati p. e p. dagli artt. 575 e 628 c.p. alla pena di ______ con la sentenza n. ______emessa dalla Corte D’Assise di ______in data _____ e deposita il _____;

Proc. Pen. N. ______ R.G.N.R. – n. ________ R.G. sent.

Quale difensore di fiducia di Sempronio nel procedimento penale in epigrafe, giusta nomina in atti, impugno la suindicata sentenza per i seguenti motivi:

1) ASSOLUZIONE PER IL REATO P. E P. DALL’ART. 575 C.P. PERCHE’ L’IMPUTATO NON L’HA COMMESSO EX ART. 530 CO. 1 C.P.P..

La Corte D’Assise di _____ erroneamente condannava l’odierno appellante per concorso in omicidio volontario senza aver raggiunto alcuna prova in merito all’attività concorsuale svolta da questo riguardo al capo in contestazione. E’ importante sottolineare che il concorso ex art. 110 c.p. può essere a) materiale (tutti i concorrenti pongono in essere la fase ideativa e quella esecutiva); b) morale, (istigatore o determinatore del reato). L’elemento soggettivo del concorso consiste nella coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione del reato, e richiede innanzitutto la coscienza e volontà di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie monosoggettiva, ovvero, nel caso de quo, tutti gli elementi costitutivi dell’omicidio volontario.

Nel caso de quo, Tizio Caio Sempronio e Mevio decidono di commettere una rapina ai danni di un negozio di generi alimentari, a bordo di due ciclomotori: il primo condotto da Tizio con a bordo Caio, il secondo condotto da Sempronio con a bordo Mevio. Mentre Caio e Mevio entravano nel negozio, Tizio e Sempronio restavano all’esterno di questo. Quando Caio e Mevio raggiungevano il piazzale e stavano per salire sui rispettivi motorini, dove si trovavano Tizio e Sempronio, venivano improvvisamente raggiunti dal proprietario del negozio con un bastone. In quel momento Caio, incitato da Tizio, estraeva una pistola ed esplodeva tre colpi che provocavano la morte del negoziante.

Ebbene, appare chiaro che l’odierno appellante nella vicenda che lo coinvolge non mostra alcuna volontà o coscienza all’uccisione del proprietario del negozio di alimentari né tantomeno offre alcun contributo, nemmeno morale, alla realizzazione del reato da parte di Caio, anzi rimane totalmente inerme.

Le Sezioni Unite della Cassazione affermano che per la sussistenza del concorso ex art. 110 c.p. è sufficiente che vi sia la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta (Cass. pen., sez. Unite 03-05-2001 n. 31). Inoltre, “la semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo a tal fine che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente” (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 61/2003).

Questa difesa, inoltre, ritiene che Sempronio non sia nemmeno condannabile ex art. 116 c.p..

Tale articolo prevede che il concorrente che non voleva il reato diverso più grave, era certo che questo, pur in astratto prevedibile, non si sarebbe verificato; nel nostro caso, Sempronio non poteva prevedere l’evento nemmeno in astratto! Infatti, i quattro si accordarono sulla rapina ma Sempronio ben poteva essere ignaro che Caio fosse in possesso di una pistola e ben ne potrebbe essere rimasto all’oscuro fino a quando Caio non la estrae per sparare nello spiazzale. Poi, considerato che la reazione del negoziante si è avuta dopo essere già stato rapinato e all’uscita dell’esercizio, quindi oltremodo inaspettata ed inattesa, era assolutamente non prevedibile nemmeno in astratto e nemmeno come effetto/conseguenza della rapina già fattualmente conclusasi.

Tanto premesso si chiede a questa On.le Corte di mandare assolto Sempronio per non aver commesso il fatto.

2) IN VIA SUBORDINATA: CONCESSIONE DELL’ATTENUANTE SPECIFICA EX ART. 114 C.P., CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE NELLA MASSIMA ESTENSIONE EX ART. 62 BIS C.P., MINIMO DELLA PENA E CONCESSIONE DI OGNI BENEFICIO DI LEGGE PER I REATI P. E P. DAGLI ARTT. 575 E 628 C.P..

Qualora questa On.le Corte voglia ravvisare una qualche responsabilità a carico di Sempronio, può certamente tener conto nel calcolo della pena della marginale importanza di quest’ultimo nell’esecuzione dei reati de quo ex art. 114 c.p. nonché concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione. Oltremodo, appare senz’altro concedibile il minimo della pena, alla luce dei criteri sanciti dall’art. 133 c.p., con riguardo ai requisiti soggettivi e al ruolo marginale che l’odierno appellante ha avuto nella vicenda nonché ogni altro beneficio di legge.

 

__________, lì_________                                              Avv.____________________

 

 

 

Redazione

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