Esame Avvocato 2012: atto giudiziario di diritto penale

Redazione 10/12/12
Dopo la segnalazione delle massime più importanti, i consigli generali e tecnici sulla redazione dei pareri, e gli schemi di svolgimento sia per il parere di diritto civile che per quello di diritto penale, e dopo avervi proposto uno schema di prova pratica per redigere un atto giudiziario di diritto civile, passiamo adesso alla stesura dell’atto di diritto penale. Nella specie, un atto di appello.

TRACCIA

Caio viene condannato in primo grado per estorsione aggravata dal fatto di aver esercitato la minaccia, ai danni di un imprenditore della zona, con l’uso di armi e nella qualità di componente di un’associazione di stampo mafioso; essendo trascorso un cospicuo lasso di tempo dalla commissione del fatto di reato ed avendo radicalmente mutato la personalità e la condotta di vita, si rivolge ad un legale lamentando la mancata riduzione della pena per effetto della dissociazione c.d. attuosa o collaborativa avendo il Tribunale considerato detta circostanza attenuante equivalente alla contestata aggravante.

Il candidato assunte le vesti di avvocato di Caio, rediga atto di appello soffermandosi sulle problematiche sottese al caso in esame.

MASSIMA DI RIFERIMENTO

L’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, come convertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991, a seguito della composizione di un contrasto giurisprudenziale, non é soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze previsto dall’art. 69 cod. pen. onde non vanificarne la ratio consistente nell’assicurare un premio particolarmente significativo per la dissociazione cd. attuosa o collaborativa.

Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2010, n. 10713

Svolgimento

ATTO DI APPELLO CON MOTIVI CONTESTUALI (1)

Ecc. ma Corte di Appello

di ………………. (2)

Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia (ovvero) di ufficio come da nomina in atti (o come da nomina allegata) di ………………. (3) nato il ………………. a ………………. imputato nell’ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il seguente fatto-reato ………………. (oppure) ai seguenti fatti-reato ………………. (riportare i capi di imputazione)(4),

PREMESSO CHE (5)

il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data ………………. e depositata in data ………………., alla pena di ………………. per il reato innanzi indicato;

tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti motivi ………………. (indicare le ragioni di diritto e di fatto sulle quali si fonda il gravame, specificando i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione);

in ogni caso, la pena applicata appare assolutamente eccessiva e sproporzionata rispetto all’effettivo disvalore delle contestate condotte penali, atteso che il Giudicante non ha proceduto alla riduzione della pena, pur ravvisando la sussistenza dell’attenuante della c.d. dissociazione attuosa, ritenendo le circostanze aggravanti prevalenti rispetto a quest’ultima nel giudizio di bilanciamento operato ex art. 69 cod. pen.;

come di recente evidenziato dalla Suprema corte, l’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, come convertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991, a seguito della composizione di un contrasto giurisprudenziale, non é soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze previsto dall’art. 69 cod. pen. onde non vanificarne la ratio consistente nell’assicurare un premio particolarmente significativo per la dissociazione cd. attuosa o collaborativa (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2010, n. 10713);

risulta, così, superato l’orientamento, cui ha erroneamente aderito il Tribunale, secondo cui la circostanza attenuante della “dissociazione attuosa” soggiace, in assenza di un’espressa deroga di legge, alla regola generale del giudizio di comparazione con altre circostanze (Cass. pen., sez. II, 12 luglio 2006, n. 34193, Cotugno, RV 235419; Cass. pen., sez. II, 29 novembre 2001, Barra; Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 1998, n. 7427, Alfieri, RV 210884).

Tanto premesso, con il presente atto

PROPONE

ai sensi degli artt. 571, terzo comma, 581 e ss. e 593 e ss. cod. proc. pen.,

APPELLO

avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ………………. e per l’effetto

CHIEDE

che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia rideterminare la pena irrogata operando la riduzione derivante dalla circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, come convertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991.

Si allega:

I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ……………….;

II) ……………..…

Luogo e data.

Avv. ……………….

 

Annotazioni

(1) L’appello va proposto nel termine di 15 giorni dalla lettura del dispositivo in udienza con motivazione contestuale (artt. 585 e 544, primo comma, cod. proc. pen.), ovvero di 30 giorni dal deposito della motivazione, qualora non sia stata contestuale alla lettura del dispositivo (artt. 585 e 544, secondo comma, cod. proc. pen.). Ai sensi dell’art. 568 cod. proc. pen. (regole generali), la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28 cod. proc. pen. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. L’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore. Per l’efficacia della dichiarazione nel caso appena illustrato, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

(2) A mente dell’art. 596 cod. proc. pen. sull’appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte d’appello; contro le sentenze della corte d’assise decide la corte d’assise d’appello; infine, contro le sentenze del giudice di pace l’appello si propone al tribunale.

(3) L’art. 571 cod. proc. pen. (impugnazione dell’imputato) prevede che l’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore. Per l’efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

(4) Indicare il titolo di reato per il quale è intervenuta la sentenza di condanna. Secondo l’art. 581 cod. proc. pen. (forma dell’impugnazione), l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

(5) L’art. 591 cod. proc. pen. stabilisce che l’impugnazione è inammissibile se non sono indicati i motivi della stessa, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, nonché i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce il gravame. Sia in riferi-mento ai motivi di rito che a quelli di merito andrà specificato, per ogni singolo motivo, il capo d’imputazione di riferimento, il punto ed, eventualmente, la questione censurati. Secondo l’art. 593 cod. proc. pen. (casi di appello), salvo quanto previsto dagli artt. 443, terzo comma, 448, secondo comma, 579 e 680 cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’art. 603, secondo comma, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.

Redazione

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