Cos’è l’equo compenso
L’equo compenso è il compenso minimo e adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Chi ha diritto all’equo compenso
Hanno diritto all’equo compenso tutti i professionisti iscritti e non ai vari ordini professionali (sia i titolari di partita iva che coloro che hanno firmato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, c.d. co.co.co) che hanno come committente aziende pubbliche o private.
A quanto ammonta l’equo compenso
L’ammontare dell’equo compenso viene calcolato in base ai parametri delle categorie dei professionisti a cui si applica, ovvero, per gli avvocati si applicano i parametri del DM 55/2014 che riguarda la “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02/04/2014 in vigore dal 03/04/2014; mentre, per tutti gli altri professionisti si deve fare riferimento al Dl 1/2012 sulle “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2012.
Come funziona
Sono previste 9 clausole vessatorie in base al quale il professionista può richiedere l’annullamento del contratto mantenendo valido il rapporto di lavoro.
Le clausole considerate vessatorie per il contratto dell’equo compenso sono:
– la facoltà del cliente di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
– le spese della controversia anticipate dal professionista;
– le clausole che impongono al professionista la rinuncia del rimborso spese;
– i termini di pagamento superiori a 60 giorni;
– al professionista sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
– la riserva del cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
– i compensi di una nuova convenzione si possano applicare anche a incarichi ancora pendenti;
– il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetta soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
Normativa di riferimento per l’equo compenso
– Art. 13 bis l. n. 247/2012;
– DL 148/2017.
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