Equo compenso: il mercato europeo può attendere.

Redazione 18/06/11
É una sentenza destinata a far discutere ed avere un impatto significativo sull’ecommerce europeo quella pronunciata lo scorso 16 giugno dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Oggetto della decisione dei Giudici del Lussemburgo la disciplina nazionale in materia di equo compenso per copia privata e, in particolare, di individuazione del legittimato passivo al pagamento di tale compenso.

Nel caso che ha poi dato origine alla Sentenza il gestore tedesco di un sito di ecommerce vendeva supporti vergini destinati alla registrazione, tra l’altro, nei Paesi Bassi senza versare nè nel proprio Paese di stabilimento nè in quello di destinazione della merce (n.d.r. residenza del consumatore finale) il compenso per copia privata sul presupposto che il soggetto tenuto al versamento di detto importo fosse, appunto, il consumatore finale, importatore nello Stato di destinazione e, comunque, effettivo utilizzatore dei diritti d’autore che giustificano, alla stregua della disciplina europea, l’applicazione del “prelievo per copia privata“.

La società di gestione del sito di ecommerce aveva visto la propria tesi accolta nei primi due gradi di giudizio dinanzi ai Giudici nazionali, mentre i giudici della Cassazione avevano ritenuto di sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia allo scopo di verificare se ed in che termini la disciplina europea della materia contenga elementi utili all’identificazione del soggetto legittimato passivo dell’obbligo di pagamento del compenso.

Nella decisione la Corte di Giustizia, dopo aver chiarito che ai sensi della disciplina europea il prelievo per copia privata dovrebbe gravare, in linea di principio, sul soggetto che effettivamente arreca al titolare dei diritti il pregiudizio che giustifica l’equo indennizzo ovvero su chi effettua, senza autorizzazione (n.d.r. ma comunque legittimamente) la copia privata, ha stabilito – accogliendo la tesi dello Stichting, l’organismo olandese incaricato della riscossione del prelievo per copia privata – che “in caso di impossibilità di garantire la riscossione dell’equo compenso presso gli acquirenti“, il Giudice nazionale puó – ma, naturalmente, non deve – “interpretare il proprio diritto nazionale in modo da consentire la riscossione di detto compenso presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale” anche quando tale venditore sia stabilito in un Paese diverso da quello nel quale viene effettuata la copia privata che giustifica l’esazione del prelievo e operi online.

Si tratta di una decisione che non convince e che rischia di creare ulteriori ed importanti barriere nazionali nel mercato online di supporti – e sono ormai moltissimi e diversissimi – destinato ad essere utilizzati per l’esecuzione di copie private.

Innanzitutto la circostanza che la Corte lasci liberi i singoli giudici nazionali di valutare caso per caso se sia o meno legittimo esigere il c.d. Equo compenso da un soggetto diverso rispetto all’effettivo e naturale legittimato passivo del prelievo crea una situazione di incertezza giuridica difficilmente colmabile che rischia di creare un clima di confusione ed ambiguità nel mercato online – in un contesto, peraltro, nel quale l’ecommerce europeo stenta a decollare – del quale non si avvertiva davvero l’esigenza.

A prescindere da tale considerazione di carattere generale è difficile condividere l’idea secondo la quale l’inefficienza dei sistemi nazionali di recupero dell’equo compenso da parte dei soggetti naturalmente tenuti al loro versamento dovrebbe produrre come conseguenza la traslazione di detto obbligo in capo a soggetti diversi che, peraltro, si vedranno costretti a versare il compenso a prescindere – salvo poche eccezioni – dall’effettiva destinazione del supporto all’esecuzione della copia privata in quanto, ovviamente, non potranno che pagare detti importi anche laddove l’utente finale dovesse poi utilizzare il dispositivo per scopi che non implicano l’utilizzo di alcun diritto d’autore.

Preoccupanti, per non di allarmanti, sono, infine, le possibili conseguenze della decisione: i grandi gestori di piattaforme di ecommerce online potrebbero vedersi costretti ad applicare una serie interminabile di tariffe differenziate a seconda che i supporti ed i dispositivi astrattamente idonei all’effettuazione della copia privata siano destinati ad un Paese o ad un altro Paese e, in ipotesi – ma la questione dovrebbe formare oggetto di puntuale disciplina da parte dei singoli Paesi – che gli acquirenti finali dichiarino l’intenzione di utilizzare o meno i supporti acquistati per la realizzazione di una copia privata o per finalità a ciò estranee.

Ancora una volta, sfortunatamente, si è posta l’esigenza di tutelare i diritti patrimoniali degli autori al di sopra di diritti e principi meritevoli di eguale tutela quale quelli ad un mercato aperto e libero e, soprattutto, quello a che un indennizzo – non importa in quale contesto – possa essere preteso solo laddove qualcuno soffra davvero un pregiudizio e solo da parte di chi questo pregiudizio – ammesso che l’esecuzione di una copia privata arrechi effettivamente un pregiudizio – con la propria condotta arreca.

Redazione

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