La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, con una sentenza dei giorni scorsi ha stabilito che il dentista – ma lo stesso principio è, evidentemente, applicabile ad ogni altro genere di professionista – che condivida con la propria clientela la radio o altra musica di sottofondo non deve riconoscere alcunché a titolo di equo compenso per comunicazione al pubblico di opere musicali.
“….Riguardo all’importanza del numero delle persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso – scrivono i giudici della Corte – si deve constatare che, trattandosi dei clienti di un dentista, tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi“.
“Un dentista che diffonde fonogrammi in presenza dei suoi pazienti – proseguono i Giudici – quale musica di sottofondo, non può ragionevolmente aspettarsi un ampliamento, unicamente in virtù di tale diffusione, della clientela del proprio studio, né aumentare il prezzo delle cure prestate. Ne consegue che siffatta diffusione non è idonea, di per sé, ad incidere sugli introiti di tale professionista.“.
Nel caso di specie, dunque, secondo la Corte di Giustizia non si verificherebbe alcuna comunicazione al pubblico, rilevante ai fini del diritto all’equo compenso.
“I clienti di un dentista, infatti, si recano presso uno studio medico dentistico unicamente allo scopo di essere curati, giacché una diffusione di fonogrammi non è minimamente collegata alla prassi delle cure dentistiche. È in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà che detti clienti godono dell’accesso a taluni fonogrammi, in funzione del momento in cui arrivano allo studio, della durata della loro attesa e del tipo di trattamento ricevuto. In siffatto contesto non si può presumere che la normale clientela di un dentista sia ricettiva rispetto alla diffusione di cui trattasi.
Ne deriva che una diffusione del genere non riveste carattere lucrativo…”.
La conseguenza, secondo i giudici della Corte, è, appunto, “che un dentista, come quello di cui alla controversia principale, che diffonde gratuitamente fonogrammi nel suo studio a favore dei suoi clienti, i quali ne fruiscono indipendentemente dalla loro volontà, non effettua una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100.“
L’avidità della SCF – che dopo aver invano cercato un accordo con tutti i dentisti d’Italia aveva deciso di trascinarne uno in Tribunale chiedendone la condanna al pagamento dell’equo compenso – è stata punita: dentisti 1 – SCF 0.
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