Rateazioni decadute: attenzione alla scadenza di riammissione. Guida alla procedura

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Scade il 20.10.2016, il termine entro il quale il contribuente può chiedere all’Agente della riscossione di beneficiare della nuova rateazione delle somme dovute, ma soltanto se, alla data del 1°.7.2016, è decaduto dal piano di pagamento rateale delle somme dovute, concesso ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602.La procedura è semplice: basta rivolgersi all’agente della riscossione.

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Ben più difficile, invece, è la posizione del contribuente che è decaduto da un piano di pagamento rateale avente ad oggetto le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione a condizione che il fatto sia intervenuto dopo il 15.10.2015 ma entro il giorno 1°.7.2016. Le problematiche operative, non proprio semplici, sono state illustrate con la circolare 3.10.2016, n. 41/E, dell’Agenzia delle entrate, documento che ha fornito utili indicazioni relative all’applicazione concreta dell’art. 13-bis comma 3, del d.l. 24.6.2016, n. 113, norma  che prevede la riammissione a tale specifico pagamento rateale.

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La riammissione alla speciale rateazione

Può essere riammesso al pagamento rateale soltanto il debitore che, in data successiva al 15.10.2015 e fino alla data del 1°.7.2016, è decaduto da un piano di rateazione relativo il cui presupposto è rappresentato ad un  accertamento con adesione o a un’omessa impugnazione dell’accertamento  di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 del d.lgs. 9.6.1997, n. 218.

Siccome la circolare fa riferimento ai soli “piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al d.lgs. 19.6.19997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi”, va puntualizzato che può beneficiare della norma soltanto il contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

  1. ha definito le somme dovute mediante l’adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218, oppure ha prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi del successivo art. 15; nella procedura sono comprese anche le adesioni al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis o all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, norme soppresse dal 1°.1.2015, ma ancora applicabili per i processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.12.2015  e per gli inviti al contraddittorio notificati entro il 31.12.2015, per effetto dell’art. 1, commi 637 e 638, della l. 23.12.2014, n. 190;
  2. ha optato per eseguire il pagamento in forma rateale;
  3. è decaduto dalla procedura di rateazione poiché dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non ha rispettato la scadenza successiva del piano di ammortamento; in pratica, non è stata versata una rata diversa dalla prima entro il termine fissato per la rata successiva.

La circolare conferma l’esclusione dal beneficio per gli altri istituti deflattivi del contenzioso, cioè la mediazione e la conciliazione di cui, rispettivamente, agli artt. 17 e 48-ter, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, pur se per questi il debitore può essere decaduto dal  beneficio del pagamento rateale secondo le modalità previste  dall’art. 8 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218.

Il beneficio è escluso pere le procedure di pagamento rateale relative a:

  • accertamenti con adesione e omesse impugnazioni se la decadenza non si è verificata entro il 15.10.2015 o dopo il 1°.7.2016, cioè nel periodo 16.10.2015 – 1°.7.2016;
  • decadenza dal pagamento rateale delle somme dovute a seguito di reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale di cui, rispettivamente, agli artt. 17-bis e 48-ter del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, e di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni di cui all’art. 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462;
  • istanze presentate dopo il 20.10.2016, termine fissato a pena di decadenza.

Il debitore deve presentare un’apposita istanza, in carta semplice, di ammissione al beneficio entro e non oltre il 20.10.2016 all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha predisposto il piano di pagamento rateale per il quale è intervenuta la decadenza.

Per beneficiare del nuovo piano di rateazione non è necessario dover preventivamente saldare le rate scadute: è sufficiente la presenza di un residuo debito da pagare.

La riammissione alla procedura ha per oggetto tutte le somme ancora dovute con il piano di pagamento rateale oramai decaduto.

La procedura

La domanda, in carta semplice (vedasi il fac-simile allegato alla circolare), entro il 20.10.2016, deve essere consegnata o inviata per raccomandata o per posta elettronica certificata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il provvedimento di rateazione (cioè direzione regionale, direzione provinciale o centro operativo di Pescara).

Nella richiesta vanno indicati, oltre alle generalità del debitore e al suo codice fiscale:

  • gli estremi dell’atto per il quale si è verificata la decadenza;
  • il numero delle rate trimestrali nelle quali ripartire il pagamento di quanto è ancora dovuto.

E’ opportuno indicare anche il recapito telefonico o l’indirizzo di posta elettronica dove poter essere contattato dall’ufficio per gli adempimenti successivi.

L’istanza va istruita considerando l’originario atto che è stato perfezionato o definito cui si riferisce il piano di rateazione  decaduto facendo riferimento al giorno 22.10.2015. A tale data è  entrata in vigore del d.lgs. 24.9.2015, n. 159, norma che ha elevato da 12 a 16 le rate semestrali se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro. Tuttavia, va ricordato che il beneficio di 16 rate non è stato riconosciuto se gli atti di adesione o gli atti definiti per acquiescenza si sono già perfezionati alla data del 22.10.2015. Pertanto, l’ufficio competente, nel momento in cui esamina la richiesta di nuova rateazione deve verificare se il piano rateale decaduto è riferito ad un atto che si è perfezionato o definito:

  • prima del 22.10.2015: l’importo residuo può essere dilazionato in un numero di rate trimestrali da 8 a 12;
  • dopo il 22.10.2015: l’importo residuo può essere dilazionato in un numero di rate trimestrali da 8 a 16.
  • Sulla base della domanda, l’Agenzia delle entrate, previa verifica della tempestività della presentazione e delle condizioni richieste dalla norma, opera la sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo o affidati all’Agente della riscossione a causa della decadenza dal piano di pagamento rateale delle somme dovute in base all’accertamento con adesione o all’omessa impugnazione. Inoltre, ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti che sono stati effettuati e predispone il nuovo piano di pagamento rateale, considerando il numero delle rate richieste.

La riammissione alla procedura di rateazione ha per oggetto gli importi residui ancora dovuti, cioè:

  • le imposte, gli interessi e le sanzioni; sono considerate in deduzione le somme che il contribuente eventualmente ha già pagato dopo che è intervenuta la decadenza, anche a seguito dell’azione di recupero che l’Agente della riscossione ha intrapreso;
  • gli interessi di rateazione, conteggiati applicando il tasso legale vigente al momento del pagamento della prima rata del piano di rateazione originario; le intervenute modifiche non sono influenti.

Il nuovo piano di rateazione

Il debitore è riammesso al piano di rateazione originario ma con un debito che è stato ricalcolato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Va prestata attenzione sul fatto che il contribuente che è stato  riammesso alla procedura decade dal nuovo piano di dilazione nel caso mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

L’ufficio informa l’interessato dell’accoglimento dell’istanza con la modalità di consegna diretta o di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (se il contribuente ha utilizzato tale procedura per presentare la domanda o ne ha fatto richiesta).

La comunicazione indicherà l’importo della rata iniziale, da versare con il modello F24, e il codice dell’atto originario. Il termine di versamento deve è “individuato nei 60 giorni successivi alla ricezione da parte del contribuente della predetta comunicazione” (circolare 3.10.2016, n. 41/E).

La rata iniziale del nuovo piano, oltre agli importi pro-rata ancora dovuti, a titolo di imposte, interessi e sanzioni, comprende anche gli interessi di rateazione. Siccome “generalmente la quantificazione viene effettuata fino alla data di presumibile notifica della comunicazione” (circolare citata), il contribuente deve integrare l’importo ivi indicato con gli eventuali ulteriori interessi di rateazione giornalieri indicati nell’atto.

Entro 10 giorni dal pagamento della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza affinché, in base alla data di effettivo versamento, venga predisposto il piano di rateazione nel quale, correttamente, sono indicate le successive scadenze delle rate e gli importi dovuti, compresi gli interessi ricalcolati.

Il termine di scadenza trimestrale è individuato in base alla data di effettuazione del versamento della rata iniziale per gli atti perfezionati o definiti prima del 22.10.2015, mentre in base al termine previsto per il versamento della rata iniziale per quelli perfezionati o definiti successivamente.

L’inadempimento nel nuovo piano rateale

Nel caso di mancato pagamento della rata iniziale, non viene meno la condizione di piano rateale decaduto per cui l’ufficio revoca la sospensione del pagamento già concessa e conteggia gli interessi maturati nel periodo di sospensione) oppure procede con l’iscrizione a ruolo (ovvero, nel caso di avviso di accertamento esecutivo di cui all’art. 29, comma 1, del d.l. 31.5.2010, n. 78, con la notifica dell’atto di intimazione) delle somme dovute in base all’originario piano di rateazione, cioè imposte, interessi e sanzioni, nonché irrogando la sanzione aggiuntiva del 45%.

Se non è versata una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva, il beneficio decade e, di conseguenza, vengono attivate le procedure di riscossione coattiva di quanto è ancora dovuto con il nuovo piano con l’addebito anche della sanzione del 45%.

 

 

Sergio Mogorovich

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