E’ pertanto inutile, per la Suprema Corte, che il concessionario eccepisca dinanzi ad essa la mancanza di responsabilità per il ritardo verso il contribuente.
La ragione che sta alla base di questa decisione è la salvaguardia del principio della soccombenza previsto nell’articolo 91 c.p.c.
Si legge, infatti, nel testo dell’ordinanza che «… la parte ricorrente (Equitalia), fondando le proprie argomentazioni sulla asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex 91 c.p.c. (fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all’esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull’accertamento della colpa nella causazione dell’evento (decorso del termine di decadenza) che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della pretesa tributaria». “
Qui il testo integrale dell’ordinanza della Cassazione
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