L’interpretazione alla disposizione del dl 70/2011 inserita nella lettera gg ter dell’art. 7, comma 2, non può che essere tra le più problematiche; la cessazione dell’attività, infatti, comporta l’interruzione di tutte le attività in corso con restituzione agli enti creditizi delle rispettive pendenze. Chiarisce la nota che gli enti dovrebbero considerare di interrompere l’attività di formazione e consegna del ruolo già da oggi, visto che per i nuovi ruoli il continuo delle attività di riscossione accadrà a rischio esclusivo degli enti, inclusa la possibilità di una refusione dei costi subiti.
La nota emessa da Equitalia ha il sapore della minaccia, se non della ripicca addirittura, dunque questa scelta difficilmente si può condividere. Il processo pubblico di riscossione è stato per molto tempo imposto agli enti locali per assicurare la riscossione delle entrate e gestito nella fase patologica dagli articoli 19 e 20 del dlgs 112/99. L’Agente della riscossione deve procedere alla notifica della cartella entro il nono mese successivo alla consegna del ruolo e trasmette la comunicazione di inesigibilità entro tre anni della stessa data.
Il discarico successivo si fonda sul meccanismo del silenzio assenso che può trovare spazio solamente in una previsione di legge. In pratica la riscossione a mezzo ruolo non è basata su norme contrattuali ma su una disciplina normativa scritta a protezione del credito pubblico. I termini e le condizioni di questo rapporto, che nasce da lontano, però non cambiano a causa dell’uscita di Equitalia.
I ruoli resi esecutivi entro il 30 giugno saranno regolamentati dalla procedura della normativa appena citata, la medesima proroga delle inesigibilità stabilita al 31 dicembre 2014 per tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011, è la conferma della prosecuzione delle attività sui carichi pendenti, e lo stesso vale per i ruoli resi esecutivi fino al 30 giugno prossimo. Non trova condivisione neanche lo scenario di refusione delle spese per le ultime consegne di giugno.
L’agente della riscossione quando accetta un elenco di carico lo fa sulla base delle regole di legge, diversamente rifiuta in toto, scongiurando il pericolo i possibili spese, condizione impensabile per un ente pubblico, se non per farlo desistere dal ricorso al ruolo. Questo passaggio si presenta di grande attualità in vista della riscossione della Tares visto che, a causa del dl 35/2013, gli enti hanno la facoltà di ricorrere all’anticipata riscossione solamente con i canali già attivi, situazione che, per molti comuni ex Tarsu, si converte nel ricorso al ruolo Equitalia.
La problematica da risolvere per i comuni riguarda la legittimità di un affidamento, dato comunque in deroga che otlrepassa il periodo di tempo del 30 giugno 2013 che Equitalia sembra aver risolto in una sorta di accordo in presenza di comportamento concludente del comune per i ruoli consegnati dopo la giornata odierna.
In questo modo il rischio dell’attività viene scaricato sugli enti creditori, ad aggio invariato. Va comunque ricordato che la vicenda dei rapporti tra le parti continua ad essere regolato dal dlgs 112/99 e che non può trovare spazio una interpretazione unilaterale a svantaggio esclusivo degli enti locali. Gli enti possono procedere con la consegna dei ruoli fino al 30 giugno, possibili obiezioni o rigetti dovranno essere sollevati dall’Agente della riscossione sulla base degli obblighi che il medesimo ha preso in carico nei riguardi degli enti locali nell’ambito della funzione pubblica di riscossione.
La necessità di trovare risorse finanziarie per assicurare il servizio rifiuti deve avere priorità su tutto e ben venga in questa ottica una proroga al 31 – 12, se finalizzata a bloccare l’emorragia finanziaria dei Comuni, già difettosa nella sua durata semestrale contro ogni principio di annualità delle imposte. E’ auspicabile la creazione di un percorso temporale di gestione delle pendenze o, quantomeno, la conferma dell’impianto normativo basato sul discarico per inesigibilità.
Ne escono con le ossa rotte quei comuni che fino ad oggi, fidelizzati Equitalia, non hanno tentato una forma diretta di riscossione o la selezione di un soggetto terzo usando regole concorrenziali.
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