Il 28 febbraio è il termine ultimo per definire, in maniera agevolata, i debiti che risultano dai ruoli (e non dalle cartelle di pagamento) emessi dagli uffici dello Stato, dalle agenzie fiscali, dalle regioni e dai comuni ed affidati all’Agente della riscossione entro il 31.10.2013
Il presente articolo rappresenta un aggiornamento alla circolare 20/1/2014, n. 37, di Equitalia, trattato esaustivamente nel volume firmato dall’autore con Caterina Dall’Erba, “Guida alle cartelle di pagamento“, in corso di pubblicazione per Maggioli Editore.
Le somme richieste: sono oggetto della definizione i ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, provincie e comuni affidati a Equitalia in riscossione fino al 31.10.2013. Gli “uffici statali” sono riferiti agli “gli uffici dell’Amministrazione in senso stretto, vale a dire soltanto ai Ministeri” per cui non rientrano gli uffici di enti pubblici statali, quali quelli previdenziali “(comunicato 28.2.2003 dell’Agenzia delle entrate).
Le somme disponibili per la sanatoria: sono incluse le imposte, le tasse e i tributi nazionali e locali e le sanzioni amministrative. Al fine di agevolare la ricognizione delle pendenze che possono essere oggetto della definizione agevolata, nell’allegato 1 alla circolare 20.1.2014, n. 37, di Equitalia sono indicati i codici degli uffici statali, delle Agenzie fiscali, delle Direzioni regionali, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni (o loro unioni).
Scadenza: entro il 28.2.2014 va fatto l’integrale pagamento delle somme dovute. Il versamento insufficiente o tardivo inibisce di fruire del beneficio.
Le somme:
a) sono dovute: importo scritto a ruolo a titolo pretesa, sanzioni, aggio di riscossione e rimborsi spese previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 13.4.1999, n. 112;
b) sono azzerate:
- interessi iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, che si applicano “sulle imposte e sulle maggiori imposte dovute sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione ad all’accertamento d’ufficio “a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte;
- interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, che, decorso inutilmente il termine per eseguire il pagamento (cioè 60 giorno dalla data della notifica della cartella di pagamento), si applicano sulle somme iscritte a ruolo, esclusi gli interessi e le sanzioni, “a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento “al tasso determinato annualmente con apposito D.M. (attualmente, a decorrere dal 1.5.2013, al tasso del 5,2233% annuo, per effetto del Provvedimento 4.3.2013).
Avvertenze:
a) sono escluse dalla sanatoria le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti (vedasi l’allegato 2 alla circolare suddetta);
b) non sono considerati interessi le maggiorazioni previste dall’art. 27, sesto comma, della L. 24.11.1981, n. 689, secondo cui il ritardato pagamento delle somme dovute a seguito di violazioni del codice della strada irrogate a titolo di sanzioni da parte degli organi accertatori dei comuni comporta la maggiorazione di 1/10 in ragione semestrale. Pertanto, la definizione ha per oggetto soltanto gli interessi di mora;
c) non è possibile definire le somme che sono state affidate in riscossione a soggetti diversi da Equitalia;
d) sono esclusi dalla sanatoria l’avviso di recupero emesso dall’INPS ai sensi dell’art. 30 del D.L. 31.5.2010, n. 78, nonché i ruoli emessi dall’INPS e dall’INAIL relativi, rispettivamente, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi.
Oggetto della definizione:
a) ruoli affidati in carico a Equitalia fino al 31.10.2013, anche se le cartelle di pagamento non sono state ancora notificate;
b) avvisi di accertamento esecutivi dalle Agenzie fiscali cioè quelli di cui all’art. 29 del D.L. 31.5.2010, n. 78, per imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive, IVA e IRAP emessi dall’Agenzia delle entrate e all’art. 9 del D.L. 2.3.2012, n. 16, emessi dall’Agenzia delle dogane.
Parti attive della procedura: l’iniziativa è del solo debitore che deve autoliquidare l’importo da versare. Tuttavia, Equitalia può fornire l’estratto di ruolo (che comprende anche le somme per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento) entro il terzo giorno successivo alla richiesta.
Adempimenti del debitore:
a) individuare i ruoli presi in carico da Equitalia entro il 31.10.2013 (anche se non ha ricevuto la cartella di pagamento) sulla base dell’estratto di ruolo rilasciato dalla stessa;
b) determinare la somma dovuta annullando la pretesa per interessi per dilazione di pagamento e per interessi di mora;
c) eseguire il pagamento integrale di quanto dovuto entro il 28.2.2014 presso gli sportelli di Equitalia “ovvero avvalendosi, cartella per cartella, del bollettino postale Modello F35 (1 cartella = 1 bollettino), avendo cura, in tal caso, di annotare sul fronte dello stesso, nello spazio intestato “eseguito da “, la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”.
Piani di pagamento rateale in corso: è ammessa la definizione del debito (escluse le somme pretese non definibili quali, ad esempio, i contributi INPS, i premi INAIL, ecc.) presso Equitalia che, necessariamente deve essere coinvolta per conoscere l’entità della somma dovuta, anche per escludere dal computo gli importi relativi al calcolo residuo degli interessi di dilazione.
Adempimenti di Equitalia
a) rilasciare, su richiesta, l’estratto di ruolo con l’indicazione della data di ricevimento dei ruoli in carico al 31.10.2013;
b) rendere note le modalità da seguire per effettuare il pagamento;
c) informare il debitore che ha versato tempestivamente e correttamente l’importo dovuto, avendo estinto il debito;
d) predisporre, entro il 30.6.2014 l’elenco dei debitori che hanno eseguito i versamenti, trasmettendolo agli enti creditori;
e) sospendere la procedura di riscossione fino al 15.3.2014;
f) contattare i contribuenti che vantano crediti verso la pubblica amministrazione ma che hanno debiti di ammontare superiore a € 10.000, per interessati dall’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, per segnalare l’opportunità di saldare quanto dovuto e per permettere alla pubblica amministrazione di saldare il proprio debito.
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