Equitalia, cambia la misura degli interessi di mora. Saranno più bassi

Il Provvedimento 10/4/2014 dispone che a decorrere dal 1/5/2014 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,14% in ragione annuale.

Il presente commento è opera dell’autore del volume “Guida operativa al processo tributario” (Maggioli, 2014)

I contribuenti in difficoltà finanziarie sono contenti: Equitalia sarà meno pretenziosa ed il fisco evidenzia il suo lato buono.
E’ un piccolo regalo pasquale, ma la sorpresa contenuta nell’uovo è davvero minuta.

A conti fatti, il provvedimento 4/3/2013, a decorrere dal 1/5/2013 aveva fissato il tasso al 5,2233%.
In pratica, quindi, a decorrere dal 1/5/2014, pagare una cartella esattoriale dopo 60 giorni dalla notifica, significa ottenere un risparmio dello 0,0833%! Insomma, una riduzione del tasso di interesse davvero consistente: ben 1,5947%!

 

Ma come si applicano gli interessi di mora?
Ricevuta la cartella di pagamento, il contribuente ha 60 giorni di tempo per saldare il debito, costituito non solo dall’imposta, dalle sanzioni e dagli interessi per ritardato pagamento ma anche dell’aggio di riscossione del 4,65% spettante a Equitalia (fissato per legge ma che prescinde da qualsiasi attività svolta). Se il pagamento è eseguito dopo 60 giorni, l’aggio sale automaticamente all’8%; inoltre sono dovuti gli interessi di mora solo sulle imposte (con esclusione, quindi, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica) che sono conteggiati in maniera retroattiva dalla data in cui la cartella di pagamento è stata notificata.

 

Sergio Mogorovich

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