Equitalia, bollo auto: come evitare cartelle di pagamento non dovute?

Redazione 07/12/15
Sono diverse le cartelle di pagamento che in queste ultime settimane vengono inviate da Equitalia per il mancato pagamento del bollo auto o semplicemente per dei solleciti di pagamento.

Attenzione, però, perché una buona parte di esse risultano essere prescritte e pertanto non dovute.

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CARTELLE DI PAGAMENTO NON DOVUTE: COME DIFENDERSI?

TERMINE DI DECANDENZA: anzitutto, Equitalia è tenuta a notificare al contribuente la cartella esattoriale entro massimo 2 anni da quando le è stato affidato il ruolo da parte dell’ente titolare del tributo: per sapere la data bisogna verificare nel dettaglio della cartella esattoriale stessa. Si può, infatti, controllare l’anno a cui il bollo auto (di cui viene richiesto il pagamento) fa riferimento leggendo la cartella di pagamento, nella sezione relativa al dettaglio delle imposte iscritte a ruolo dove viene evidenziata l’annualità per la quale il contribuente risulta moroso.

INTERRUZIONE DEI TERMINI: il termine di prescrizione dei 3 anni si può interrompere e può decorrere nuovamente se, prima della sua scadenza, viene notificato da Equitalia un sollecito di pagamento. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, tali solleciti, anche se segnalati nella cartella, non sono mai stati ricevuti dai contribuenti. In questi casi quindi la cartella diventa prescritta e non dovuta.

Il contribuente, per controllare che il sollecito sia stato effettivamente inviato, può presentare istanza di accesso agli atti amministrativi allo sportello di Equitalia, chiedendo di visionare le ricevute in originale della raccomandata di consegna del sollecito. Entro 30 giorni deve ricevere la risposta di Equitalia in quanto un’eventuale mancata risposta può essere impugnata davanti al TAR. Se il sollecito di pagamento è intervenuto oltre 3 anni dopo la cartella di Equitalia non viene interrotta la prescrizione e nulla risulta dovuto.

RICORSO: nel caso in cui al contribuente risulti prescritto il pagamento e risulti che nessun sollecito sia stato effettivamente inviato, si apre la strada del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, che va fatto entro 60 giorni dalla notifica della cartella con l’assistenza di un avvocato o di un commercialista. Anche nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto un sollecito di pagamento riguardante una cartella notificata più di 3 anni prima, ci sarà la possibilità di impugnare il sollecito davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo la prescrizione del tributo.

AUTOTUTELA: si tratta di un’istanza alternativa al ricorso che il contribuente può presentare all’ente titolare del credito, ossia la Regione, tenendo conto, però, che si tratta di un atto che non sospende i termini per presentare ricorso al giudice e che quindi, qualora la domanda non dovesse essere accolta, comporterebbe per il contribuente la perdita della possibilità di impugnare la cartella.

Redazione

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