Il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri nel riorganizzare la provincia assegna all’ente “esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale”.
La provincia riorganizzata perde la giunta, mentre restano gli organi (che durano in carica 5 anni) relativi a:
– Consiglio, composto al massimo da 10 membri eletti dai consigli comunali; le modalità di elezione sono fissate dalla regione entro il 30 aprile 2012 (in caso di inerzia interviene lo Stato).
– Presidente, eletto dal Consiglio tra i suoi componenti.
E’ previsto che gli organi della Provincia siano coadiuvati da una segreteria particolare e da una segretaria tecnica.
Come avviene la riorganizzazione? Le funzioni spettanti alla province sulla base della normativa vigente sono trasferite entro il 30 aprile 2012 (in caso di inadempimento scatta l’intervento sostitutivo dello Stato) dalla Regione ai Comuni, salvo i casi in cui per assicurare l’esercizio unitario siano conferite alle regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Insieme alle funzioni sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Dall’entrata in vigore della legge regionale o statale di trasferimento delle funzioni cessano anche gli organi politici in carica; è previsto che comunque decadano entro il 30 novembre 2012.
Va ricordato, infine, che la legislazione vigente (articolo 19 del D.Lgs. n. 267/2000) assegna alla provincia le funzioni nei settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
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