Enti no profit, come iscriversi al Registro Unico

Redazione 24/09/17
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di inizio agosto il Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) che riforma tutti gli enti no profit che operano senza scopo di lucro con finalità di solidarietà e di interesse generale.

Il Codice dispone l’abrogazione di diverse leggi preesistenti che avevano creato confusione tra gli operatori del settore e raggruppa tutti gli Enti del terzo settore suddividendoli in 7 categorie:

  • organizzazioni di volontariato,
  • associazioni di promozione sociale,
  • imprese sociali,
  • enti filantropici,
  • reti associative,
  • società di mutuo soccorso,
  • altro.

Le associazioni dovranno iscriversi ad un Registro Unico rispettando alcuni requisiti come la trasparenza di bilancio, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, l’assicurazione dei volontari. L’iscrizione sarà fondamentale per accedere al Fondo progetti, al cinque per mille e agli incentivi fiscali, 200 milioni di euro nei prossimi 3 anni.

L’elenco degli enti iscritti al Registro Unico sarà disponibile presso ministero delle Politiche sociali, che ospiterà anche il Consiglio nazionale del Terzo settore, un nuovo organo consultivo.

Come iscriversi al Registro Unico

Gli enti no profit possono iscriversi al Registro Unico con una domanda che deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa, all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma, che deve contenere l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, e le indicazioni sulla sezione del registro. Per le reti associative la domanda di iscrizione e’ presentata all’Ufficio statale del Registro unico nazionale.

L’ufficio competente verifica la sussistenza delle condizioni e entro 60 giorni deve rispondere approvando l’iscrizione, negandola o comunicando all’associazione di completare la domanda per mancanza di documentazione.

In caso di rifiuto l’associazione può fare ricorso al tribunale amministrativo competente.

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