In questa prospettiva, è meritevole di attenzione il comma 120 dell’articolo 1 del maxiemendamento sostitutivo del ddl di stabilità 2016 approvato dal Senato il 20 novembre scorso, secondo cui “le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni”.
VAI AL TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2016
Un riordino delle competenze dirigenziali in seno agli enti locali di maggiori dimensioni, all’insegna di una marcata sinergia delle attività e funzioni svolte, è un obiettivo strategico di rilievo che dovrebbe essere perseguito con la massima determinazione.
Tra i vari fattori che, a partire dal secondo dopoguerra, hanno concorso a disegnare la macrostruttura organizzativa della PA quale teatro di scarsa efficienza si può indubbiamente annoverare un impiego non sempre proficuo e appropriato della dirigenza, il cui ruolo merita una più consapevole valorizzazione nell’organico degli enti locali.
È spesso accaduto che non sia stata la dirigenza al servizio dell’efficienza organizzativa, ma che, al contrario, l’organizzazione degli uffici sia stata elaborata e definita in funzione degli incarichi dirigenziali, vuoi per enfatizzare aspettative e ragioni di prestigio, vuoi per relegare ai margini della struttura figure dirigenziali scomode o impreparate.
Un recupero di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa può dunque essere avviato incidendo proprio su queste dinamiche organizzative, magari a piccoli passi e per gradi, stante l’evidente difficoltà di modificare situazioni stabili e consolidate.
Puntando poi l’attenzione sulle dinamiche degli enti locali di medie o grandi dimensioni, l’azione di riordino prevista nel comma 120 sopra citato potrebbe essere messa a frutto con risultati eccellenti.
Un caso esemplare è rappresentato dal decentramento amministrativo, là dove l’ente locale opera con l’ausilio di circoscrizioni ubicate sul territorio.
L’assistenza alle sedute consiliari, il trattamento dei dati personali e la gestione delle istanze di accesso dei consiglieri circoscrizionali, nonché, più in generale, l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle articolazioni periferiche possono essere talora fonte di un’ipertrofia organizzativa nella macrostruttura dell’ente, con la costituzione di settori e dipartimenti non strettamente necessari, e che possono addirittura nuocere all’economia del procedimento amministrativo.
In altre circostanze, è invece il flusso dei processi di accentramento e di decentramento delle funzioni trasversali che possono avere causato, nella struttura dell’ente, una duplicazione di competenze e sacche di inefficienza, che possono essere incise soltanto con un’azione di riordino ferma, equa e determinata.
I margini d’intervento non mancano, dunque, per dare applicazione con frutto al comma 120 sopra citato, anche se l’autoreferenzialità è da sempre il nemico “invisibile” che nutre diffidenza e ostacola per principio qualsiasi genere di cambiamento.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento