Il chiarimento è stato espresso dalla risposta a interpello 1.6.2022, n. 319, la quale ha ricordato che l’art. 1, comma 423, della l. 23.12.2005, n. 266, dispone che:
- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 Kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 Kwh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale” provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”;
- i produttori agricoli individuali, le società semplici e le società agricole di cui all’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296, relativamente alla produzione di energia, determinano il reddito applicando il coefficiente del 25% ai corrispettivi delle operazioni soggette all’IVA, relativamente alla componente riducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota di incentivo; è possibile esercitare l’opzione per la determinazione del redito nei modi ordinari.
La circolare 6.7.2009, n. 32/E, ha precisato che la produzione di energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica prescinde dalla coltivazione del fondo ma il carattere di connessione necessita del collegamento con l’attività agricola tipica che è “caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati e distinti in catasto (siti nello steso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti) con attribuzione di reddito agrario”.
Dal punto di vista operativo, se la produzione di energia è:
- contenuta fino a 200Kwh di potenza nominale complessiva, l’attività è connessa a quella agricola;
- eccede i 200Kwh di potenza nominale complessiva, l’attività è connessa in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- la produzione deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’art. 2 del d.m. 19.2.2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
- il volume d’affari derivante dall’attività squisitamente agricola (cioé escludendo l’energia fotovoltaica) è superiore a quella delle della produzione di energia fotovoltaica che eccede i 200 Kw (escludendo gli incentivi);
- entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 Kw di potenza installata eccedente la soglia di 200 Kw, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
La Corte di cassazione (sentenza 24.4.2015, n. 66) ha precisato che la norma non indica alcun criterio di ordine qualitativo e/o quantitativo oltre il quale cessa il requisito di attività connessa a quella agricola, lasciando il passo ad un’attività attratta nel reddito d’impresa. La sentenza è interessante laddove afferma che “l’attività de qua si qualifica come “attività diretta alla fornitura di beni” ai sensi dell’art. 2135 del codice civile (ove sono specificate le attività connesse), e, quindi, per essa vale il requisito della utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola. In particolare, nella specie viene in evidenzia il fondo, quale “risorsa” primaria dell’impresa agricola, che, anche quando è utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare normalmente impiegato nell’attività agricola”.
Siccome tale circolare “non ha indicato i limiti del numero dei requisiti per provare la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di energia del fotovoltaico”, la risposta conclude che in presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) della stessa e “nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella di produzione di energia, sia possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento