La libertà di critica in Italia prevale ancora sul diritto industriale e sugli interessi che quest’ultimo tutela, a maggior ragione se è funzionale alla salvaguardia di interessi collettivi. A stabilire ciò è intervenuta la sentenza del Tribunale di Milano che ha rigettato il ricorso avanzato dal gruppo Enel contro Greenpeace avente ad oggetto la campagna pubblicitaria ribattezzata “bolletta sporca”, una consistente operazione di controinformazione avviata un anno fa dall’associazione ambientalista, dietro il palesato intento di informare cittadini e consumatori sui danni all’ambiente ed alla salute derivanti dall’azione delle centrali a carbone. Enel aveva trascinato in tribunale la onlus verde assumendo come lesive le iniziative intraprese dagli attivisti, in particolare una campagna che utilizzava un fac-simile della bolletta per riportare in bella vista i dati sulla mortalità causata dalle centrali dell’ex monopolio. Un anno dopo i giudici del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d’impresa, hanno rigettato le pretese del gruppo Enel, il quale, peraltro, era già uscito sconfitto da una causa in sede civile, a Roma, riguardante i contenuti dell’iniziativa ritenuti lesivi e diffamatori. Per bloccare la campagna, Enel ha poi tentato la strada del diritto industriale e commerciale, impugnando, con riferimento specifico, l’uso e la riproduzione non autorizzata del rispettivo marchio sulle finte bollette e su una finta edizione di Metro che decantava l’abbandono di Enel del carbone, con una pubblicità commerciale, anch’essa, ovviamente fittizia. La causa segue dunque i passi tracciati dal diritto industriale, recriminando l’utilizzo non autorizzato dei marchi registrati. L’iniziativa legale di Enel non muove certo da un vezzo sulla proprietà intellettuale: rivendicarne l’abuso infatti può comportare richieste di danno fino a sei zeri. Il gruppo, in particolare, chiedeva al giudice di sanzionare Greenpeace al versamento di 10mila euro per ogni giorno di inesecuzione delle eventuali disposizioni inibitorie, più mille euro per ciascun militante che avesse ancora voluto cavalcare l’onda della contestazione. In altre parole, qualche milione di euro. Dalla prospettiva che si nasconde dietro ad un colosso da 70 miliardi di budget, in realtà, si tratta poco più di un conticino, per una ben più esigua associazione con 58mila sostenitori la cifra invece avrebbe potuto costituire una condanna letale. I giudici hanno tuttavia abbracciato il rigetto delle richieste, stabilendo un principio fondamentale per tutte le salute pubblica e le associazioni impegnate in campagne di sensibilizzazione: queste non possono venire “silenziate” tramite l’escamotage dell’uso improprio di un marchio commerciale, in maniera ancor più fondata se aventi ad oggetto interessi collettivi “di rango costituzionale” come, nel caso in questione, la salute pubblica. I giudici milanesi, per rafforzare il principio, hanno citato l’art. 21 della Costituzione e il primato della libertà di manifestazione del pensiero. “Gli argomenti usati da Enel non stavano in piedi da nessun punto di vista. –ha affermato Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia– Questa sentenza ribadisce che il diritto di critica è inalienabile e che l’uso di loghi aziendali in campagne di critica con motivazioni fondate è legittimo”. Greenpeace, in effetti, ha condotto svariate campagne sfruttando loghi aziendali, sia in Italia che in altri Paesi, con l’obiettivo di cambiare le politiche ambientali e industriali delle più potenti aziende. “In molti casi queste campagne si trasformano in collaborazioni con le stesse aziende per rendere più verdi i loro cicli produttivi. Lo abbiamo fatto con grandi case editrici, aziende agroalimentari, multinazionali della moda e automobilistiche. Ma è più difficile che questo accada con giganti energetici e delle fonti fossili per la più lunga inerzia degli investimenti in questo campo. Noi continueremo a provarci”, ha concluso Onufrio. Enel, infine, contestava a Greenpeace di aver utilizzato la propria bolletta per fare proseliti e così racimolare potenziali iscritti. In pratica la onlus ambientalista era accusata di aver utilizzato il marchio per un’attività di tipo commerciale. Una circostanza, anche questa, che il giudice ha rigettato integralmente ravvisando un’inammissibile equiparazione tra gli scopi statutari di un’associazione e ragioni economiche, per riflesso tutte le rispettive campagne non possono essere ricondotte ad alcuna finalità di tipo commerciale. Chiusa questa partita, ora ne restano in piedi altre. Si contano infatti in una decina le cause innescate dal magnate elettrico ai danni dell’associazione verde, costantemente prodiga nell’attività di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici causati dagli impianti più inquinanti. Si va da Brindisi ad Adria, dove ben trenta attivisti sono finiti sotto processo per una manifestazione del 2006 a Porto Tolle.
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