Sanatoria colf, badanti, braccianti irregolari: istruzioni Inps su obblighi contributivi e dichiarativi

Si è conclusa ormai la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare – sanatoria colf badanti e braccianti – avviata lo scorso 1° giugno ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, che ha riguardato i settori dell’agricoltura, del lavoro domestico e dell’assistenza alla persona. Secondo i dati del Ministero dell’interno il totale delle domande ricevute dal portale ammonta a 207.542. 

I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/220 (cd. “Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, sono tenuti a versare la contribuzione dovuta afferenti ai periodi di lavoro:

  • dal 19 maggio 2020, per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione Europea;
  • dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione.

In particolare, per assolvere agli adempimenti previdenziali i datori di lavoro, che hanno presentato almeno un’istanza di emersione afferente agli operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati, entro l’11 ottobre 2020, dovranno richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata ai suddetti lavoratori.

L’apertura della posizione contributiva deve essere richiesta inviando la denuncia aziendale telematica nella quale deve essere selezionato nel campo “Procedura di emersione”, di nuova istituzione, del “quadro B” il valore: “Si”.

La posizione contributiva dedicata all’emersione sarà contraddistinta da uno specifico codice di autorizzazione “5W”, avente il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020”.

L’INPS, con la Circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, ha fornito le prime istruzioni relative agli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro interessati.

Sanatoria colf badanti braccianti: la normativa

L’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, la possibilità di presentare istanza per:

  • concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
  • dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari.

A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici. In entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

Sanatoria colf badanti braccianti: i versamenti contributivi

Per sanare i rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro hanno dovuto inoltrare apposita istanza, previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore.

Per consentire il versamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”.

Si ricorda, a tal proposito, che nell’ipotesi di regolarizzazione nei soli settori del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e di assistenza alla persona, la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro, del 24 luglio 2020, ha previsto, espressamente, la possibilità di avviare la procedura di emersione da parte anche di più datori di lavoro, sino ad un massimo di tre per un numero minimo di ore che, cumulato, consenta il raggiungimento del requisito retributivo a favore di ogni singolo lavoratore straniero pari almeno all’assegno sociale (459,83 euro mensili).

In tal caso, il contributo forfettario è suddiviso in ragione del numero dei datori di lavoro, indipendentemente dal numero di ore oggetto del contratto. Il mancato pagamento del contributo forfettario determinava l’inammissibilità della domanda. Si ricorda, altresì, che, nel caso di istanza volta alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro irregolare in corso, nella domanda di emersione il datore di lavoro ha dovuto dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale, adottato ai sensi dell’art. 103, co. 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020.

Sanatoria colf badanti braccianti: settori di attività ammessi

L’emersione dei rapporti irregolari è circoscritta ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Più in particolare, è stato possibile presentare le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati da uno dei codici Ateco indicati nella tabella di cui all’allegato 1 del citato D.I. 27 maggio 2020.

Sanatoria colf badanti braccianti: obblighi contributivi per operai agricoli

I datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva per gli operai agricoli dovranno richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata all’emersione. In particolare, per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, i datori di lavoro dovranno inviare:

  • la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro l’11 ottobre 2020, quale data di inizio dell’attività lavorativa;
  • la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione.

Al ricevimento della comunicazione di apertura della posizione contributiva i datori di lavoro devono trasmettere i flussi Uniemens relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di presentazione.

I datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di emersione devono dichiarare i lavoratori interessati dall’emersione nel flusso Uniemens, nell’elemento <DenunciaAgriIndividuale>, con le seguenti specifiche:

  • nell’elemento <CodiceFiscaleLavoratore>, indicare il codice fiscale (anche provvisorio) del lavoratore;
  • nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, indicare il codice contratto “121 – Operaio assunto ai sensi art. 103 decreto-legge n.34/2020”;
  • nell’elemento <DataAssunzione>, indicare la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro.

Definita la procedura di emersione di tutti gli operai agricoli per i quali è stata presentata l’istanza, il datore di lavoro deve richiedere tempestivamente la cessazione della posizione contributiva dedicata all’emersione, indicando quale data di fine validità della posizione il giorno precedente alla data di definizione più recente fra quelle relative a tutti i rapporti di lavoro interessati dall’emersione.

Laddove il rapporto di lavoro cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.

Sanatoria colf badanti braccianti: rapporti di lavoro domestico

Per i rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione, l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio. L’Istituto previdenziale, quindi, invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento pagoPA, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi indicato.

La contribuzione dovuta sarà precalcolata dall’Istituto utilizzando i dati comunicati dal datore di lavoro con l’istanza di emersione o trasmessi dal Ministero dell’Interno.

Laddove il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall’Istituto cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza inoltrata presso l’INPS o, nel caso di domande presentate allo Sportello unico per l’immigrazione, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.

Sanatoria colf badanti braccianti: rapporti di lavoro non agricoli

I datori di lavoro non domestici, invece, che non impiegano operai agricoli, per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, dovranno inviare:

  • la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV), entro l’11 ottobre 2020, quale data di inizio dell’attività lavorativa;
  • la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell’istanza di emersione.

I suddetti datori di lavoro, sempre entro il predetto termine, dovranno altresì richiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’apertura di un’apposita matricola aziendale, che verrà contraddistinta, a domanda del datore di lavoro, con il codice di autorizzazione “5W”, che assume il più ampio significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020”.

Al ricevimento della comunicazione di avvenuta attivazione della matricola aziendale, i datori di lavoro dovranno provvedere, entro l’11 ottobre 2020:

  • all’invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga;
  • al versamento, tramite modello F24 (causale DM10), dei relativi contributi, senza aggravio di somme aggiuntive.

Scarica qui la Circolare Inps n. 101

Daniele Bonaddio

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