Emergenza assicurazioni per mancata copertura dei veicoli in circolazione

Emergenza assicurazioni, questo è l’inizio dell’articolo di Cesare Arcolini apparso sul giornale locale “Il Gazzettino di Padova”. Come si legge successivamente “un fenomeno che sta costringendo la Polizia Locale ad un lavoro inteso a tutela di colore che si mettono in strada in regola con la legge”.

Queste parole devono far riflettere in quanto la problematica della mancata copertura assicurativa dei veicoli in circolazione è un dato di fatto.

Interessante è questo passaggio: “ Contro questa assurda roulette russa, è in atto una sorta di tolleranza zero da parte della forze dell’ordine”.

La normativa disciplinata dal codice della strada, è ascritta all’art. 193, che prevede l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.

Esso impone che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849,00 a euro 3.396,00.

La sanzione citata, è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile che così enuncia. “ Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.”

La nozione dell’assicurazione è contenuta all’art. 1882, il quale afferma che l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

In caso di circolazione, statica o dinamica sulla pubblica via, senza la copertura assicurativa di cui all’art. 193, si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede. “E’ sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.”

È in capo alle Forze di Polizia ordinare che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.

L’accertamento della violazione, per la mancata copertura assicurativa, può avvenire, come riportato dall’articolo di Cesare Arcolini, durante i controlli che hanno portato al sequestro in poche ore di sei veicoli fuori legge, oppure, attraverso l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

È bene ricordare che la normativa sulla dematerializzazione del contrassegno assicurativo, non ha abrogato il disposto dell’art. 180 codice della strada, infatti, anche l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha fornito chiarimenti in materia di dematerializzazione del contrassegno di assicurazione, il cui obbligo di esposizione sui veicoli a motore è cessato dal 18 ottobre 2015, lo stesso ente, ricorda che resta fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione, vale a dire il documento che attesta la regolarità della copertura.

Per conoscere la posizione delle auto prive di assicurazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, attraverso il sito Portale dell’Automobilista, offre questa possibilità. Sarà sufficiente cliccare su Copertura RCA, inserire la targa del veicolo e specificare se trattasi di auto o moto.

Girolamo Simonato

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