Elusione ed evasione fiscale: le differenze
Come ora accennato, l’elusione può essere ben definita come un mezzo mediante il quale il contribuente mira ad evitare il prelievo tributario. Per capire bene il significato di tale termine, tuttavia, risulta utile svolgere un breve confronto con l’altrettanto diffuso fenomeno dell’evasione fiscale.
L’evasione si ha quando il contribuente si sottrae in modo fraudolento agli obblighi contributivi cui è assoggettato dalla legge.
L’elusione, invece, non è una violazione di legge: si tratta piuttosto di un aggiramento del precetto fiscale, perché il comportamento tenuto dal contribuente risulta conforme alla lettera della legge ma non ai suoi scopi. Il contribuente cioè agisce “alla luce del sole”, realizzando un vero e proprio “abuso del diritto”: egli cioè tiene un comportamento che, pur formalmente rispettoso della legge, sfrutta costruzioni negoziali consentite dalla legge al solo fine di sottrarsi all’obbligo fiscale (esempio classico è quello in cui un soggetto, al fine di avvalersi di un regime fiscale agevolato, decide di operare non come lavoratore autonomo “semplice” ma attraverso una società unipersonale o a socio unico).
Mezzi di contrasto all’elusione
Il nostro ordinamento ha previsto una serie di strumenti cui ricorrere allo scopo di contrastare le pratiche elusive:
– l’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000. Tale articolo costituisce la norma cardine nel contrasto all’elusione, ed in particolare al suo primo contiene una chiara definizione del concetto di abuso del diritto (“configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”). Interessante è anche il disposto di cui al comma 3, in base al quale non possono considerarsi abusive “le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche dettate da esigenze di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente”;
– norme antielusive speciali: si tratta di norme specifiche aventi appunto come scopo quello di evitare comportamenti antielusivi. In tal caso il loro carattere antielusivo è implicito, cioè risiede nello scopo cui è diretta la norma stessa;
– l’interpretazione antielusiva: tale interpretazione viene adottata quando il contribuente utilizza mezzi che a prima vista appaiono estranei alla fattispecie della norma tributaria, ma che vi possono invece rientrare, sempre che le regole interpretative lo consentano.
Rilevanza penale dell’elusione fiscale
Ci si è chiesti per lungo tempo se le pratiche elusive potessero avere conseguenze anche dal punto di vista penale.
Fino a poco tempo fa il tema era molto controverso. Dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritenevano che le operazioni elusive potessero assumere rilievo penale solo qualora contrastassero con specifiche norme di legge. Nessuna rilevanza penale invece assumeva l’ elusione non codificata, poiché si riteneva che non fosse sanzionabile la violazione del generale divieto di abuso del diritto.
Oggi, invece, il menzionato art. 10-bis ha espressamente sancito che “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”.
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