Edifici e unità immobiliari: in arrivo il dl su certificato energetico

Redazione 30/05/13
Vincolante anche per le locazioni di edifici o di unità immobiliari. E’ quanto previsto dall’articolo 6 dello schema di decreto legge, registrato sotto “recepimento della direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010, n. 31” in tema di prestazione energetica nel settore edilizio, di imminente approvazione, da come preventivato, nel prossimo Consiglio dei ministri.

L’articolo 6 dello schema di decreto subentra in toto al corrispondente articolo del dlgs n. 192 del 19 agosto 2005. Ciò che prescrive riguarda specificatamente l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ridenominato “attestato di prestazione energetica”, da rilasciare sia agli edifici o alle unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario sia agli edifici usufruiti dalle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, dotati di una superficie utile complessiva superiore ai 500 metri quadrati.

Il nuovo articolo dello schema di decreto stabilisce poi che, qualora gli edifici o le unità immobiliari vengano vendute o locate nuovamente, il proprietario è chiamato a produrre l’attestato di prestazione energetica, a meno che l’edificio o l’unità immobiliare in questione non ne sia già provvisto.

Nei contratti di vendita o nelle nuove forme contrattuali di locazione di singole unità immobiliari o di edifici, lo schema di provvedimento prevede l’inserzione di un’apposita clausola tramite la quale lo stesso acquirente o viceversa il conduttore sono abilitati ad  attestare l’avvenuto ritiro sia delle correlative informazioni che dell’annessa documentazione includente l’attestato, proprio in relazione all’attestazione della prestazione energetica degli immobili.

La valenza temporale che il suddetto attestato di prestazione energetica possiede arriva ad un massimo di dieci anni a partire dalla data del rilascio. L’aggiornamento invece viene effettuato ogni singolo intervento di ristrutturazione comportante eventuali variazioni nella classe energetica di appartenenza dell’edificio o dell’unità immobiliare coinvolto.

La validità massima, in termini di tempo, viene poi ad essere subordinata al dovere di conformarsi alle prescrizioni regolanti le azioni di vigilanza sulla capacità energetica degli impianti termici, ivi incluse le eventuali esigenze di adattamento. Il menzionato decreto legge nasce anche per dare esito positivo alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese.

Redazione

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