Ecobonus: sostituzione finestre, tutti i documenti necessari

Nell’ambito delle ristrutturazioni agevolate dall’Ecobonus, vi è anche l’intervento relativo alla sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla legge.

Con riferimento alla sostituzione delle finestre è stato aggiornato dall’ENEA il vademecum sulla suddetta agevolazione, in particolare sui documenti che servono e sulle caratteristiche delle finestre.

Possono accedere all’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese di riqualificazione energetica e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. Alternativamente all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, è possibile optare per la cessione del credito.

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Ecobonus finestre: requisiti tecnici dell’edificio e dell’intervento

Gli interventi incentivati, devono interessare gli edifici che alla data d’inizio dei lavori siano esistenti, ovvero accatastati, o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Devono inoltre essere dotati di impianto di climatizzazione invernale (termico), ovvero l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

L’intervento deve riguardare la sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (non vale una nuova installazione).

L’infisso interessato dall’intervento, deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, o verso vani non riscaldati. I valori di trasmittanza termica finali (UW) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. del 26 gennaio 2010.

Devono inoltre essere rispettate le norme nazionali e locali in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, e di sicurezza (impianti, ambiente, e lavoro).

Ecobonus finestre: quali sono le spese ammissibili

È prevista una aliquota di detrazione del 50% delle spese totali sostenute, e il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare.

Le spese ammesse fanno riferimento a:

  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori delle trasmittanze previste;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici;
  • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di prestazione energetica se ove richiesto, e la direzione dei lavori).

Ecobonus finestre: la documentazione da trasmettere all’ENEA

Con riferimento alla documentazione, deve essere trasmessa all’ENEA (attraverso l’applicazione web dedicata) la scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, redatta unicamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati.

La scheda descrittiva nel caso della singola unità immobiliare univocamente definita al Catasto, può essere redatta anche dal soggetto beneficiario, negli altri casi (per esempio interventi che riguardano parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Se la sostituzione dell’infisso comprende la sostituzione o l’installazione della relativa chiusura oscurante, nella scheda descrittiva relativa agli infissi occorre inserire la spunta alla voce “Con Chiusura Oscurante” e si indica l’importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi.

Scarica il vademecum Enea per serramenti e infissi

Ecobonus finestre: documentazione da conservare

Chi richiede l’agevolazione prevista dall’Ecobonus dovrà conservare la documentazione tecnica e l’originale della scheda descrittiva dell’intervento, riportante il codice CPID assegnato dall’ ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e nei casi previsti, dal tecnico abilitato.

Dovrà essere conservata l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.

Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni.

Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati. Con l’asseverazione va redatto il computo metrico.

Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori/assemblatori/installatori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

In tali casi per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui all’Allegato 1 al decreto 6 agosto 2020.

Il contribuente dovrà inoltre conservare:

  • le schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione;
  • la copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione non è richiesta nel caso della singola unità immobiliare;
  • la documentazione amministrativa;
  • la delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
  • le fatture relative alle spese sostenute, la documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali la dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • le ricevute dei bonifici (bancari o postali) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
  • la stampa della e-mail inviata dall’Enea contenente il codice CPID che costituisce garanzia di trasmissione della scheda descrittiva.

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Giuseppe Moschella

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