A livello tecnico infatti il decreto 20 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 6 aprile, con il quale il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha emanato le regole necessarie per l’operatività delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2019, dà ufficialmente il via alla stagione degli ecoincentivi auto e moto.
L’ecobonus auto e moto riserva le agevolazioni a particolari tipologie di veicoli a due e 4 ruote, con specifici limiti di emissioni C02. La sua pubblicazione in Gazzetta lancia ufficialmente la fase in cui i concessionari possono inserire sul portale l’ordine di prenotazione dell’incentivo.
Questi infatti potranno inserire sulla piattaforma appositamente predisposta dal Mise (già operativa dallo scorso 1° marzo per consentire la registrazione) l’ordine e la prenotazione dell’incentivo: dalla prenotazione si avranno a disposizione fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.
Vediamo in dettaglio le regole operative dell’Ecobonus auto e moto nel Decreto Mise.
“Ecobonus auto 2019: regole, incentivi, quali auto, come chiederlo”
Ecobonus auto e moto: tipologie di veicoli
Sono ammessi al contributo: auto e moto 2019:
- i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
- i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati in Italia nell’anno 2019.
Il contributo viene riconosciuto ai veicoli che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 70 g/km. Ai sensi dell’art. 1, comma 1046, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo e’ relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo
A cosa corrispondono le categorie?
- Veicoli di categoria M1: destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- veicoli di categoria L1e i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h, e di categoria L3e i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h
- per veicoli a due ruote elettrici, i veicoli di cui al precedente punto b) dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
Ecobonus auto e moto: contributo spettante
Vediamo ora quanto spetta di ecobonus a chi acquista un veicolo rientrante tra le categorie agevolabili.
L’incentivo sarà riconosciuto per i veicoli dal costo non superiore a 50.000 euro (IVA esclusa) e l’importo dello sconto sarà più consistente nel caso di rottamazione del vecchio veicolo.
A chi che acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
- 000 euro, per veicoli agevolabili con emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
- 500 euro, per veicoli agevolabili con emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
- 000 euro, per veicoli agevolabili con emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
- 500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
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CONDIZIONI POSTE
Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
- che nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e’ destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
Ecobonus: sconto diretto del venditore
Sarà il venditore a riconoscere il contributo statale, con uno sconto sul prezzo d’acquisto. Come specificato infatti all’articolo 3 del Decreto Mise, “Il contributo statale e’ corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non e’ cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione”.
Quindi non sarà il rivenditore ad anticipare la spesa, ma a farlo sarà l’impresa costruttrice o importatrice del veicolo. Queste infatti dovranno rimborsare l’importo del contributo e recuperarlo successivamente nella forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Ecobonus auto e moto: al via la prenotazione da parte dei concessionari
Come specificato all’articolo 6 del Decreto Mise di attuazione, I venditori, per la prenotazione dei contributi, devono:
- registrarsi nel sistema informatico predisposto dal Mise e
- inserire i dati relativi all’ordine di acquisto, compresa l’indicazione dell’importo versato in acconto.
- Successivamente si otterrà una ricevuta di registrazione della prenotazione
- ed entro 180 giorni bisogna confermare l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice.
I concessionari infatti potranno inserire sulla piattaforma appositamente predisposta dal Mise (già operativa dallo scorso 1° marzo per consentire la registrazione) l’ordine e la prenotazione dell’incentivo: dalla prenotazione si avranno a disposizione fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.
Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, è necessario affidare il veicolo usato a un demolitore, che lo prende in carico, e provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione.
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